Delegazione legislativa - Limiti di oggetto e di contenuto della delega - Necessità che circoscrivano adeguatamente l'attività normativa del legislatore delegato preservandone margini di discrezionalità - Identificazione, a tal fine, del contenuto della delega in rapporto al quadro normativo in cui si inserisce, nonché alla ratio e alle finalità ispiratrici di essa.
Ai sensi dell'art. 76 Cost., il legislatore delegante, nel conferire al Governo l'esercizio di una porzione della funzione legislativa, è tenuto a circoscriverne adeguatamente l'ambito, predeterminandone i limiti di oggetto e di contenuto, oltre che di tempo. A questo scopo, la legge delega, fondamento e limite del potere legislativo delegato, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque inidonee a indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato, ma ben può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio, entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di "riempimento" normativo, la quale è pur sempre esercizio delegato di una funzione "legislativa". (Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2008 e n. 158 del 1985).
I confini del potere legislativo delegato risultano complessivamente dalla determinazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi, unitariamente considerati. A tal fine il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto, oltre che del dato testuale, di una lettura sistematica delle disposizioni che la prevedono, anche alla luce del contesto normativo nel quale essa si inserisce, nonché della ratio e delle finalità che la ispirano. Entro questa cornice unitaria - emergente dalla delega interpretata in chiave anche sistematica e teleologica - deve essere inquadrata la discrezionalità del legislatore delegato, il quale è chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega. (Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2016, n. 210 del 2015 e n. 229 del 2014).
Ferma l'esigenza di contenere adeguatamente l'ambito del potere legislativo affidato al Governo nello svolgimento della funzione legislativa delegata, non è possibile specificare in astratto ulteriori canoni rigidamente predeterminati, valevoli per ogni evenienza, che il Parlamento sia tenuto a rispettare all'atto dell'approvazione di una legge di delegazione (Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2008 e n. 340 del 2007).