Sentenza 104/2017 (ECLI:IT:COST:2017:104)
Massima numero 41158
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 11/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41155  41156  41157  41159  41160


Titolo
Università - Riforma del sistema di finanziamento universitario - Determinazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso e attribuzione in base ad esso di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario (FFO) non assegnata - Mero rinvio da parte del legislatore delegato ad emanandi decreti ministeriali - Configurazione di una non consentita sub-delega su aspetti essenziali della riforma - Illegittimità costituzionale e illegittimità costituzionale parziale.

Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 5, commi 1, lett. b), e 4, lett. f), della legge n. 240 del 2010 - l'art. 8 del d.lgs. n. 49 del 2012 e l'art. 10, comma 1, dello stesso d.lgs., limitatamente alle parole "al costo standard per studente,". Le disposizioni censurate dal TAR Lazio - nel rinviare a decreti ministeriali la definizione degli indici in base ai quali calcolare le voci di spesa rientranti nel costo standard unitario per studente in corso e la determinazione della percentuale del fondo per il finanziamento ordinario per le università (FFO) da ripartire in base ai nuovi criteri - lasciano indeterminati aspetti essenziali della riforma del sistema del finanziamento universitario e configurano una forma di sub-delega incompatibile con la legge di delega e con l'art. 76 Cost., poiché non si limitano ad affidare ad atti amministrativi l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali negli atti con forza di legge, ma dislocano di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti, declassando la relativa disciplina a livello di fonti sub-legislative, con tutte le conseguenze, anche di natura giurisdizionale, che una tale ricollocazione comporta sul piano ordinamentale. In particolare, l'art. 8 si limita a indicare come voci di costo da considerare nell'emanando decreto ministeriale quelle esemplificativamente suggerite nel parere della VII Commissione del Senato, omettendo una più precisa individuazione delle spese da includere nel computo del costo standard nonché i criteri per la ponderazione di ciascuna voce. A sua volta, l'art. 10 - che demanda a un decreto ministeriale con validità almeno triennale l'individuazione della percentuale del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente - reitera in modo pressoché letterale la delega, senza aggiungere altre precisazioni in merito alla quota del FFO da distribuire in base al costo standard. Data l'esistenza di una riserva di legge in materia di ordinamento universitario (artt. 33 e 34 Cost.), doveva a fortiori ritenersi necessaria una maggiore precisione del decreto legislativo nell'individuazione dei criteri per delimitare l'esercizio del potere amministrativo, l'assenza dei quali non può giustificarsi per la natura tecnica delle relative valutazioni, sia perché il decreto legislativo per sua natura si presta meglio di altre fonti primarie a disciplinare profili tecnici, sia perché nelle determinazioni relative ai costi standard i profili tecnici sono frammisti ad altri, di natura politica.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  29/03/2012  n. 49  art. 8  co. 

decreto legislativo  29/03/2012  n. 49  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33

Costituzione  art. 34

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  30/12/2010  n. 240  art. 5    co. 1  lett. b)

legge  30/12/2010  n. 240  art. 5    co. 4  lett. f)