Sentenza 105/2017 (ECLI:IT:COST:2017:105)
Massima numero 40631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  04/04/2017;  Decisione del  04/04/2017
Deposito del 11/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40632  40633


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Imposizione di vincolo settennale di destinazione urbanistica sulle aree interessate da espianto di alberi di ulivo affetti da xylella fastidiosa o co.di.r.o (complesso del disseccamento rapido dell'olivo) - Possibilità di deroghe per le opere pubbliche volte alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata disparità di trattamento in danno delle opere private, lesione della libertà di iniziativa economica, dei principi in materia di espropriazione, degli obblighi comunitari e del principio di leale collaborazione - Carenza di adeguata motivazione delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per motivazione carente o inadeguata delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, in relazione agli artt. 43 e 49 del TFUE, e 120 Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Puglia n. 7 del 2016. È del tutto carente di supporto motivazionale la denunciata lesione della libertà d'iniziativa economica e dei principi costituzionali in materia di espropriazione; parimenti immotivata si presenta la prospettata lesione dei parametri comunitari (tra i quali l'art. 43 del TFUE non è conferente); la violazione del principio di leale collaborazione è evocata in termini meramente assertivi; mentre, la denunciata disparità di trattamento tra opere pubbliche ed opere private non raggiunge quella soglia minima di chiarezza a cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. (Precedenti citati: sentenze n. 249 del 2016, n. 39 del 2014, n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006).

Per costante giurisprudenza costituzionale, costituisce onere del ricorrente identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ed esponendo una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate. (Precedenti citati: sentenze n. 249 del 2016, n. 233 del 2015, n. 153 del 2015, n. 82 del 2015, n. 259 del 2014, n. 39 del 2014, n. 184 del 2012 e n. 119 del 2010).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  08/10/2014  n. 41  art. 1  co. 

legge della Regione Puglia  11/04/2016  n. 7  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 43

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 120  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 43  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 49