Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Imposizione di vincolo settennale di destinazione urbanistica sulle aree soggette all'espianto di alberi di ulivo affetti da xylella fastidiosa o da co.di.r.o (complesso del disseccamento rapido dell'olivo) - Ricorso del Governo - Denunciato ostacolo alla realizzazione di infrastrutture energetiche - Asserita violazione dei principi fondamentali della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" nonché delle competenze amministrative statali relative agli impianti energetici - Insussistenza - Ascrivibilità delle disposizioni impugnate alla competenza regionale in materia di governo del territorio - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. - dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Puglia n. 7 del 2016, che pone un vincolo settennale di destinazione urbanistica sui terreni agricoli che abbiano subito espianti di ulivi affetti da xylella fastidiosa o da co.di.r.o. (complesso del disseccamento rapido dell'olivo). Le disposizioni riformulate si pongono in linea di continuità con l'originaria previsione legislativa, da un lato estendendo la portata del vincolo, non più limitato ai soli terreni ove vi siano ulivi monumentali, dall'altro lato, riducendone la durata da quindici a sette anni, e dunque, per tali profili, agiscono all'interno delle competenze regionali in materia di "governo del territorio", limitando la possibilità di edificare su terreni agricoli.
La materia "governo del territorio" concerne, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività e, dunque, l'insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio. (Precedenti citati: sentenze n. 278 del 2010, n. 21 del 2010, n. 237 del 2009, n. 383 del 2005 e n. 336 del 2005).