Sentenza 105/2017 (ECLI:IT:COST:2017:105)
Massima numero 40633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  04/04/2017;  Decisione del  04/04/2017
Deposito del 11/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40631  40632


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Vincolo settennale di destinazione urbanistica sulle aree soggette all'espianto di alberi di ulivo affetti da xylella fastidiosa o da co.di.r.o (complesso del disseccamento rapido dell'olivo) - Possibilità di deroghe per le opere pubbliche volte alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente - Incidenza sulla localizzazione e realizzazione di opere energetiche d'interesse strategico nazionale - Violazione del riparto di competenze tra Stato e Regione in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia nonché delle funzioni amministrative statali relative agli impianti energetici - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, Cost. - l'art. 1, comma 3, della legge reg. Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Puglia n. 7 del 2016, il quale introduce talune deroghe al divieto di variazione della destinazione urbanistica posto in via generale dai precedenti commi del medesimo articolo sulle aree che abbiano subito espianti di ulivi affetti da xylella fastidiosa o da co.di.r.o. (complesso del disseccamento rapido dell'olivo). La normativa impugnata dal Governo da un lato include nel divieto la realizzazione di opere rientranti di sicuro nella competenza statale - come le opere energetiche d'interesse strategico nazionale, per la cui localizzazione e realizzazione, in ragione della pluralità di interessi coinvolti, è richiesta l'intesa tra Stato e Regione (ex art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001) - e dall'altro, per le opere pubbliche di cui è ammessa la realizzazione, fa riferimento a interessi quali l'ambiente e la pubblica incolumità, l'uno di esclusiva competenza statale, l'altra coinvolgente profili, come la sicurezza, attinenti a valutazioni proprie dello Stato. Ad ostacolare la localizzazione e la realizzazione di opere energetiche di interesse strategico nazionale è il comma 3 dell'art. 1, poiché - nel prevedere le deroghe al divieto - la Regione, eccedendo le proprie competenze, disciplina casi nei quali la realizzazione dell'opera dipende da una valutazione non sua, ma dello Stato. Il permanere del generale divieto di edificazione su determinati territori regionali, previsto dai commi 1 e 2 dello stesso art. 1, invece, non osta, di per sé, al raggiungimento delle intese necessarie alla localizzazione di opere d'interesse strategico nazionale e, dunque, alla loro realizzazione. Ciò, infatti, discende dalle leggi dello Stato che, come la legge n. 239 del 2004, attribuiscono a quest'ultimo il potere di stabilire, in base all'interesse nazionale e salva l'intesa con le Regioni, la localizzazione e la realizzazione di opere siffatte. Il divieto regionale, perciò, è di per sé inoperante davanti a opere rientranti in ambiti in cui le competenze amministrative e legislative della Regione sono sovrastate, e quindi limitate, dal predetto potere statuale.

L'ambito materiale a cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diretta o indiretta rilevanza in termini di impatto territoriale, va ricercato attraverso la valutazione dell'elemento funzionale; l'interesse riferibile al "governo del territorio" e le connesse competenze non possono assumere carattere di esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di ulteriori interessi differenziati. (Precedente citato: sentenza n. 383 del 2005).

Le norme statali poste dalla legge n. 239 del 2004e l'art. 29, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 112 del 1998 costituiscono principi fondamentali per la localizzazione e la realizzazione delle opere d'interesse nazionale, e quindi anche nella materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, anche in relazione ai criteri indicati dall'art. 118 Cost. per la allocazione e la disciplina delle funzioni amministrative, nonché al principio di leale collaborazione. La pluralità di interessi e di competenze che ricorrono nella materia in esame trova la sua composizione nell'intesa, prevista anche per la fase di localizzazione e realizzazione dell'opera ai sensi dall'art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001. (Precedenti citati: sentenze n. 249 del 2016, n. 154 del 2016, n. 131 del 2016, n. 119 del 2014, n. 182 del 2013 e n. 383 del 2005).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  08/10/2014  n. 41  art. 1  co. 3

legge della Regione Puglia  11/04/2016  n. 7  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte