Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Attività specialistiche odontoiatriche - Individuazione del regime autorizzatorio per il loro esercizio - Interferenza con i poteri conferiti al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione di principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. - gli artt. 4 e 5 della legge reg. Calabria n. 10 del 2016, che rispettivamente individuano le attività odontoiatriche non soggette ad autorizzazione sanitaria o a segnalazione certificata di inizio attività e quelle, al contrario, soggette ad autorizzazione sanitaria all'esercizio. La normativa impugnata dal Governo si pone in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, poiché - nell'individuare il regime autorizzatorio per l'esercizio delle attività odontoiatriche - interferisce con le funzioni del commissario incaricato dell'attuazione del piano di rientro della Regione dal disavanzo sanitario, e segnatamente con il compito - attribuitogli dalla delibera del Consiglio dei ministri 12 marzo 2015 - di dare "attuazione alla normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale".
Secondo la giurisprudenza costituzionale, costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti. Qualora poi si verifichi una persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste dai suddetti accordi e concordate con lo Stato, l'art. 120, secondo comma, Cost. consente l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, il quale può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni (come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi, ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo, devono restare, fino all'esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali - anche qualora questi agissero per via legislativa - pena la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. L'illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l'interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro. (Precedenti citati: sentenze n. 14 del 2017, n. 266 del 2016, n. 227 del 2015 e n. 51 del 2013).