Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Ius superveniens abrogativo delle disposizioni impugnate - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Mancata applicazione medio tempore (nel caso di specie; cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che autorizzano la società Servizi ausiliari Sicilia ad attivare le procedure per la quiescenza anticipata del personale, a stipulare accordi transattivi per la corresponsione di tutte le competenze contrattualmente previste e spettanti, riconoscendo ai soggetti interessati una somma una tantum a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto, autorizzando, per l'anno finanziario 2023, la spesa complessiva massima di 360 migliaia di euro). (Classif. 111012).
L’abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia trovato medio tempore applicazione, determina la cessazione della materia del contendere. (Precedenti: S. 200/2020 - mass.42781; S. 117/2020 - mass. 43474; S. 78/2020 - mass. 42528; O. 79/2024 - mass. 46111; O. 101/2020 - mass. 43427).
(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, nonché in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto regionale – dell’art. 26, commi da 78 a 80, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, che autorizzano la società Servizi ausiliari Sicilia ad attivare le procedure per la quiescenza anticipata del personale, a stipulare accordi transattivi per la corresponsione di tutte le competenze contrattualmente previste e spettanti, riconoscendo ai soggetti interessati una somma una tantum a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto, autorizzando, per l’anno finanziario 2023, la spesa complessiva massima di 360 migliaia di euro. Le disposizioni impugnate, nelle more del giudizio, sono state abrogate dall’art. 28, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 2023, a decorrere dal 24 novembre 2023. La Regione Siciliana ha dichiarato che le disposizioni impugnate non hanno avuto applicazione producendo in giudizio due conformi note della Ragioneria generale regionale e del dirigente generale dell’’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, senza che il ricorrente abbia mosso obiezioni in proposito).