Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Attuazione del programma nazionale "Piano Casa" - Interventi privi di titolo abilitativo o da esso difformi realizzati dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 19 del 2019 - Possibilità di ottenere il permesso in sanatoria a condizione che risultino conformi "alla stessa legge" regionale, anziché alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente - Disposizione foriera di dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di elusione del principio fondamentale stabilito dalla normativa statale di riferimento - Violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della PA - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost. - l'art. 12, comma 4-bis, della legge reg. Campania n. 19 del 2009, come sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. l), della legge reg. Campania n. 6 del 2016, nella parte in cui fa riferimento "alla stessa legge" anziché "alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente". La disposizione impugnata dal Governo - pur richiamando e parzialmente riproducendo l'art. 36 del t.u. - si differenzia sensibilmente e senza ragionevoli giustificazioni dal suo contenuto, prescrivendo che, ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, l'intervento edilizio deve essere conforme "alla stessa legge" (ossia alla legge regionale n. 19 del 2009), anziché, come previsto dalla norma statale, alla disciplina urbanistica ed edilizia in vigore sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. In tal modo, la norma regionale viola i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché induce dubbi interpretativi in ordine al rispetto del principio fondamentale della c.d. "doppia conformità" imposto dalla norma statale, così da determinare potenziali incertezze nell'azione amministrativa diretta alla verifica della legittimità degli interventi edilizi ricompresi nell'ambito della normativa di favore prevista dal "Piano Casa" della Regione resistente. In particolare, la mancata espressa precisazione che deve comunque farsi rifermento alla disciplina "vigente" alla data di realizzazione dell'intervento rappresenta un elemento testuale di differenziazione potenzialmente in grado di indurre l'interprete a ritenere che siano sanabili opere conformi alla disciplina regionale nella sua attuale formulazione, frutto di successivi interventi di modifica, e non a quella vigente all'epoca della loro esecuzione, con conseguente rischio di elusione del principio fondamentale stabilito dalla norma statale e pregiudizio dell'esigenza unitaria ad esso sottesa. (Precedenti citati: sentenza n. 101 del 2013, che ha desunto dall'art. 36 t.u. edilizia il principio fondamentale della "doppia conformità").
Benché, secondo la giurisprudenza costituzionale, non ogni incoerenza o imprecisione di una norma possa venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità, nondimeno la norma è censurabile, alla luce del principio di razionalità normativa, qualora la sua formulazione sia tale da poter dar luogo ad applicazioni distorte o ambigue, che contrastino, a causa dei diversi esiti che essa renda plausibili, con il buon andamento della pubblica amministrazione, da intendersi quale ordinato, uniforme e prevedibile svolgimento dell'azione amministrativa, secondo principi di legalità e di buona amministrazione. (Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2017 e n. 434 del 2002; sentenze n. 200 del 2012 e n. 10 del 1997).
A differenza del giudizio in via incidentale, concreto e senza parti necessarie, il giudizio in via principale può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili o prospettate in termini dubitativi o alternativi. Ciò non rileva soltanto ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, ma evidenzia altresì che nel giudizio in via d'azione vanno tenute presenti anche le possibili distorsioni applicative di determinate disposizioni legislative; e ciò ancor di più nei casi in cui su una legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative. (Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2016, n. 3 del 2016 e n. 412 del 2004; sentenze n. 449 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003).
Se è vero che possono risultare costituzionalmente illegittime per irragionevolezza norme statali dal significato ambiguo, tali da porre in una condizione di obiettiva incertezza le Regioni che ad esse debbano attenersi nell'esercizio della propria autonomia, ciò vale a maggior ragione nel caso in cui l'ambiguità semantica riguardi una disposizione regionale foriera di sostanziali dubbi interpretativi che rendono concreto il rischio di un'elusione del principio fondamentale stabilito dalla norma statale. In tale ipotesi, l'esigenza unitaria sottesa al principio fondamentale è pregiudicata dal significato precettivo non irragionevolmente desumibile dalla disposizione regionale e l'eventuale distonia interpretativa, contraddittoria rispetto alla norma statale, costituisce non già un mero inconveniente di fatto, ma una conseguenza diretta della modalità di formulazione della disposizione regionale, che va, dunque, dichiarata costituzionalmente illegittima. (Precedente citato: sentenza n. 160 del 2016, sull'irragionevolezza della norma statale che ponga le Regioni in condizione di incertezza).