Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Contrasto al lavoro nero nel comparto delle costruzioni - Obbligo del direttore dei lavori di trasmettere allo sportello unico dell'edilizia (SUE) il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda esecutrice - Ricorso del Governo - Denunciata violazione di principio fondamentale in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Genericità, assertività e incoerenza della censura nonché incompleta ricognizione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per genericità, assertività e incoerenza della censura e per incompleta ricognizione del quadro normativo di riferimento - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, lett. d), della legge reg. Campania n. 6 del 2016, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto impone al direttore dei lavori di trasmettere allo sportello unico dell'edilizia (SUE) il "documento unico della regolarità contributiva" (DURC), attestante la regolarità contributiva dell'azienda esecutrice e le avvenute comunicazioni di inizio e di fine lavori agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici e alla Cassa edile. Non sono infatti esplicitate le ragioni per cui l'adempimento richiesto al direttore dei lavori inciderebbe sulla "tutela e sicurezza del lavoro", pregiudicandola, né è argomentata la natura di principio fondamentale assertivamente ascritta all'evocato art. 44-bis del d.P.R. n. 445 del 2000. Inoltre, nel ricostruire la normativa di riferimento, il ricorrente omette di considerare l'art. 90 del d.lgs. n. 81 del 2008, il cui comma 9 impone, tra l'altro, al committente o al responsabile dei lavori edili privati di trasmettere il DURC all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, pena la sospensione di efficacia del titolo abilitativo. (Precedente citato: sentenza n. 60 del 2017).
Per costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale non può limitarsi a indicare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità, ma deve contenere anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l'impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2015, n. 153 del 2015, n. 142 del 2015, n. 82 del 2015 e n. 13 del 2015).