Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Ius superveniens abrogativo della disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Mancata applicazione medio tempore (nel caso di specie: cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della disposizione che istituisce il Centro di restauro del legno bagnato, presso il Museo regionale del legno bagnato). (Classif. 111012).
L’abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia trovato medio tempore applicazione, determina la cessazione della materia del contendere. (Precedenti: S. 200/2020 - mass.42781; S. 117/2020 - mass. 43474; S. 78/2020 - mass. 42528; O. 79/2024 - mass. 46111; O. 101/2020 - mass. 43427).
(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, nonché in riferimento all’art. 14, comma 1, lett. n, dello statuto regionale – dell’art. 48 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, che istituisce il Centro di restauro del legno bagnato, presso il Museo regionale del legno bagnato. La disposizione impugnata, nelle more del giudizio, è stata abrogata dall’art. 28, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 2023, a decorrere dal 24 novembre 2023. La Regione Siciliana ha dichiarato che la disposizione impugnata non ha avuto applicazione producendo in giudizio due conformi note della Ragioneria generale regionale e del dirigente generale dell’’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, senza che il ricorrente abbia mosso obiezioni in proposito).