Sentenza 108/2017 (ECLI:IT:COST:2017:108)
Massima numero 40109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  22/03/2017;  Decisione del  22/03/2017
Deposito del 11/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40108  40110  40111


Titolo
Gioco e scommesse - Norme della Regione Puglia - Esercizio di sale da gioco e installazione di apparecchi da gioco - Divieto di autorizzazione in caso di ubicazione a distanza inferiore a 500 metri pedonali dai c.d. luoghi "sensibili" - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale nella materia "ordine pubblico e sicurezza" - Insussistenza - Preminente finalità di carattere socio-sanitario e conseguente riconducibilità della norma censurata alla materia di legislazione concorrente "tutela della salute" - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013, censurato dal TAR Puglia - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. - nella parte in cui vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi c.d. "sensibili" ivi indicati. Lungi dal disciplinare alcuno degli aspetti del gioco d'azzardo ricadenti nella competenza statale esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza", la disposizione censurata persegue in via preminente finalità di carattere socio-sanitario rientranti nella materia di legislazione concorrente "tutela della salute" (art. 117, terzo comma, Cost.), essendo il legislatore regionale intervenuto (con una misura di "prevenzione logistica") per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a luoghi ove si radunano soggetti psicologicamente più esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e al conseguente rischio di cadere vittime della "dipendenza da gioco d'azzardo" o "ludopatia" (disturbo del comportamento assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all'alcoolismo). Né la circostanza che l'autorità comunale, applicando la disposizione censurata, possa inibire l'esercizio di un'attività autorizzata dal questore implica alcuna interferenza con le diverse valutazioni (finalizzate alla prevenzione dei reati e alla tutela dell'ordine pubblico) demandate dal TULPS all'autorità di pubblica sicurezza. (Precedente citato: sentenza n. 300 del 2011).

Per costante giurisprudenza, ai fini dell'individuazione della materia nella quale si colloca la norma censurata, si deve tener conto dell'oggetto, della ratio e della finalità della disciplina da essa stabilita, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. (Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2016, n. 245 del 2015, n. 140 del 2015 e n. 167 del 2014).

Nella materia di competenza statale "ordine pubblico e sicurezza" - che attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale - ricadono gli interventi legislativi volti a contrastare il gioco illegale, a disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e a individuare i giochi leciti; al contrario, la fissazione di distanze minime delle sale da gioco rispetto a luoghi cosiddetti "sensibili" rientra nella materia di legislazione concorrente "tutela della salute", nella quale la Regione può legiferare rispettando i principi fondamentali della legislazione statale. (Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006; sentenze n. 118 del 2013, n. 35 del 2011 e n. 129 del 2009; sentenza n. 300 del 2011).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  13/12/2013  n. 43  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte