Sentenza 108/2017 (ECLI:IT:COST:2017:108)
Massima numero 40111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
22/03/2017; Decisione del
22/03/2017
Deposito del 11/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Titolo
Gioco e scommesse - Norme della Regione Puglia - Esercizio di sale da gioco e installazione di apparecchi da gioco - Divieto di autorizzazione in caso di ubicazione a distanza inferiore a 500 metri pedonali dai c.d. luoghi "sensibili" - Denunciata violazione di principi fondamentali nella materia "tutela della salute" - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Gioco e scommesse - Norme della Regione Puglia - Esercizio di sale da gioco e installazione di apparecchi da gioco - Divieto di autorizzazione in caso di ubicazione a distanza inferiore a 500 metri pedonali dai c.d. luoghi "sensibili" - Denunciata violazione di principi fondamentali nella materia "tutela della salute" - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013, n. 43, censurato dal TAR Puglia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione del principio fondamentale in materia di "tutela della salute" posto dall'art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012 - nella parte in cui vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi c.d. "sensibili" ivi indicati. Dalla evocata norma interposta si ricava soltanto il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi "sensibili", non anche quello della necessità della previa definizione della pianificazione a livello nazionale (con la partecipazione di plurimi soggetti istituzionali) prefigurata dalla medesima norma statale. Tale pianificazione non è mai avvenuta, non essendo stato emanato il decreto interministeriale che doveva definirne i criteri, e ciò rende l'intero meccanismo inoperante, non potendo ritenersi che la mancanza di detto decreto paralizzi sine die la competenza legislativa regionale. La successiva legislazione statale (artt. 14 della legge n. 23 del 2014 e 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015) dimostra che gli enti locali - e, a fortiori, le Regioni tramite lo strumento legislativo - potevano adottare medio tempore discipline regolatrici delle distanze delle sale da gioco dai luoghi "sensibili" pur in assenza della pianificazione prevista dal d.l. n. 158 del 2012, e che i criteri per la dislocazione delle sale da gioco, anche nell'ottica della tutela della salute, non dovevano essere necessariamente fissati in forza del citato art. 7, comma 10. (Precedenti citati: sentenza n. 158 del 2016; sentenza n. 220 del 2014).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013, n. 43, censurato dal TAR Puglia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione del principio fondamentale in materia di "tutela della salute" posto dall'art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012 - nella parte in cui vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi c.d. "sensibili" ivi indicati. Dalla evocata norma interposta si ricava soltanto il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi "sensibili", non anche quello della necessità della previa definizione della pianificazione a livello nazionale (con la partecipazione di plurimi soggetti istituzionali) prefigurata dalla medesima norma statale. Tale pianificazione non è mai avvenuta, non essendo stato emanato il decreto interministeriale che doveva definirne i criteri, e ciò rende l'intero meccanismo inoperante, non potendo ritenersi che la mancanza di detto decreto paralizzi sine die la competenza legislativa regionale. La successiva legislazione statale (artt. 14 della legge n. 23 del 2014 e 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015) dimostra che gli enti locali - e, a fortiori, le Regioni tramite lo strumento legislativo - potevano adottare medio tempore discipline regolatrici delle distanze delle sale da gioco dai luoghi "sensibili" pur in assenza della pianificazione prevista dal d.l. n. 158 del 2012, e che i criteri per la dislocazione delle sale da gioco, anche nell'ottica della tutela della salute, non dovevano essere necessariamente fissati in forza del citato art. 7, comma 10. (Precedenti citati: sentenza n. 158 del 2016; sentenza n. 220 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
13/12/2013
n. 43
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 13/09/2012
n. 158
art. 7
co. 10
legge 08/11/2012
n. 189
art.