Sentenza 109/2017 (ECLI:IT:COST:2017:109)
Massima numero 40538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
05/04/2017; Decisione del
05/04/2017
Deposito del 11/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Titolo
Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) - Dovere del giudice comune di applicarne le disposizioni - Sussistenza specie quando il caso sia riconducibile a precedenti decisioni della Corte di Strasburgo - Obbligo di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna in caso di verificata impraticabilità di interpretazione convenzionalmente conforme.
Trattati e convenzioni internazionali - Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) - Dovere del giudice comune di applicarne le disposizioni - Sussistenza specie quando il caso sia riconducibile a precedenti decisioni della Corte di Strasburgo - Obbligo di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna in caso di verificata impraticabilità di interpretazione convenzionalmente conforme.
Testo
Nell'attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune ha il dovere di evitare violazioni della CEDU e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti decisioni di quest'ultima. In tale attività, egli incontra, tuttavia, il limite costituito dalla presenza di una legislazione interna di contenuto contrario alla CEDU: in un caso del genere - verificata l'impraticabilità di una interpretazione in senso convenzionalmente conforme, e non potendo disapplicare la norma interna, né farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione e, pertanto, con l'art. 117, primo comma, Cost. - deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna, per violazione di tale parametro costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2017, n. 276 del 2016, n. 36 del 2016, n. 150 del 2015, n. 264 del 2012, n. 113 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 del 2009, n. 239 del 2009, n. 348 del 2007 e n. 349 del 2007).
Nell'attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune ha il dovere di evitare violazioni della CEDU e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti decisioni di quest'ultima. In tale attività, egli incontra, tuttavia, il limite costituito dalla presenza di una legislazione interna di contenuto contrario alla CEDU: in un caso del genere - verificata l'impraticabilità di una interpretazione in senso convenzionalmente conforme, e non potendo disapplicare la norma interna, né farne applicazione, avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione e, pertanto, con l'art. 117, primo comma, Cost. - deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna, per violazione di tale parametro costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2017, n. 276 del 2016, n. 36 del 2016, n. 150 del 2015, n. 264 del 2012, n. 113 del 2011, n. 93 del 2010, n. 311 del 2009, n. 239 del 2009, n. 348 del 2007 e n. 349 del 2007).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte