Sentenza 109/2017 (ECLI:IT:COST:2017:109)
Massima numero 40540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
05/04/2017; Decisione del
05/04/2017
Deposito del 11/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Titolo
Reati e pene - Depenalizzazione - Trasformazione in illecito amministrativo dell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali non superiori ad euro 10.000 per annualità - Retroattiva applicabilità della sanzione amministrativa prevista - Denunciata violazione dei principi di legalità e di irretroattività della pena - Contraddittorietà tra premesse ed esito del percorso motivazionale seguito dal rimettente - Inammissibilità delle questioni.
Reati e pene - Depenalizzazione - Trasformazione in illecito amministrativo dell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali non superiori ad euro 10.000 per annualità - Retroattiva applicabilità della sanzione amministrativa prevista - Denunciata violazione dei principi di legalità e di irretroattività della pena - Contraddittorietà tra premesse ed esito del percorso motivazionale seguito dal rimettente - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per contraddittorietà tra premesse ed esito del percorso motivazionale del rimettente - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, censurati dal Tribunale di Varese, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto prevedono che le sanzioni amministrative per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali di importo annuale non superiore ad euro 10.000 si applichino retroattivamente anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di depenalizzazione, per un importo non superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen. Rispetto alla premessa da cui muove il rimettente, secondo cui l'art. 25, secondo comma, Cost. non si applica alle sanzioni amministrative, è contraddittorio utilizzare i criteri Engel per ritenere che la scelta discrezionale del legislatore di qualificare una sanzione come amministrativa sia puramente nominale e che siano pertanto ad essa applicabili le tutele predisposte dal diritto nazionale per i soli precetti e le sole sanzioni che l'ordinamento interno considera, secondo i propri principi, espressione della potestà punitiva penale dello Stato. Tale scopo è del tutto diverso da quello che il ricorso ai criteri Engel lascerebbe attendere, cioè l'estensione alla sanzione amministrativa delle sole garanzie convenzionali (in particolare di quelle enucleate dall'art. 7 CEDU) in via interpretativa ovvero sollevando questione di costituzionalità della norma interna per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 281 del 2013, n. 487 del 1989 e ordinanze n. 125 del 2008, n. 434 del 2007, n. 319 del 2002, n. 33 del 2001, n. 159 del 1994, sulla pertinenza esclusiva dell'art. 27 Cost. alle sanzioni propriamente penali; sentenze n. 276 del 2016, n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010, sui caratteri che accomunano le pene in senso stretto alle sanzioni amministrative a contenuto punitivo-afflittivo).
Sono dichiarate inammissibili - per contraddittorietà tra premesse ed esito del percorso motivazionale del rimettente - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, censurati dal Tribunale di Varese, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto prevedono che le sanzioni amministrative per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali di importo annuale non superiore ad euro 10.000 si applichino retroattivamente anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di depenalizzazione, per un importo non superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen. Rispetto alla premessa da cui muove il rimettente, secondo cui l'art. 25, secondo comma, Cost. non si applica alle sanzioni amministrative, è contraddittorio utilizzare i criteri Engel per ritenere che la scelta discrezionale del legislatore di qualificare una sanzione come amministrativa sia puramente nominale e che siano pertanto ad essa applicabili le tutele predisposte dal diritto nazionale per i soli precetti e le sole sanzioni che l'ordinamento interno considera, secondo i propri principi, espressione della potestà punitiva penale dello Stato. Tale scopo è del tutto diverso da quello che il ricorso ai criteri Engel lascerebbe attendere, cioè l'estensione alla sanzione amministrativa delle sole garanzie convenzionali (in particolare di quelle enucleate dall'art. 7 CEDU) in via interpretativa ovvero sollevando questione di costituzionalità della norma interna per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 281 del 2013, n. 487 del 1989 e ordinanze n. 125 del 2008, n. 434 del 2007, n. 319 del 2002, n. 33 del 2001, n. 159 del 1994, sulla pertinenza esclusiva dell'art. 27 Cost. alle sanzioni propriamente penali; sentenze n. 276 del 2016, n. 104 del 2014 e n. 196 del 2010, sui caratteri che accomunano le pene in senso stretto alle sanzioni amministrative a contenuto punitivo-afflittivo).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/01/2016
n. 8
art. 8
co. 1
decreto legislativo
15/01/2016
n. 8
art. 8
co. 3
decreto legislativo
15/01/2016
n. 8
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte