Sentenza 109/2017 (ECLI:IT:COST:2017:109)
Massima numero 40541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
05/04/2017; Decisione del
05/04/2017
Deposito del 11/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Titolo
Reati e pene - Depenalizzazione - Trasformazione in illecito amministrativo dell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali non superiori ad euro 10.000 per annualità - Retroattiva applicabilità della sanzione amministrativa prevista - Denunciata violazione dei principi di colpevolezza e di eguaglianza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Reati e pene - Depenalizzazione - Trasformazione in illecito amministrativo dell'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali non superiori ad euro 10.000 per annualità - Retroattiva applicabilità della sanzione amministrativa prevista - Denunciata violazione dei principi di colpevolezza e di eguaglianza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, censurati dal Tribunale di Varese, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto prevedono che le sanzioni amministrative per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali di importo annuale non superiore ad euro 10.000 si applichino retroattivamente anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di depenalizzazione, per un importo non superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen. Entrambe le questioni si appuntano sulla misura della sanzione, dettata dall'art. 3, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 8 del 2016 che, tuttavia, non forma oggetto di censura e che il giudice a quo non è chiamato ad applicare, dal momento che, ai sensi del censurato art. 9, gli obblighi imposti al giudice penale innanzi al quale pende un procedimento avente ad oggetto un reato depenalizzato si arrestano alla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa sostitutiva di quella penale, con la conseguenza che l'eventuale verifica del corretto esercizio della relativa potestà sanzionatoria ricade nella cognizione del giudice dell'opposizione al relativo provvedimento. (Precedenti citati: ordinanza n. 423 del 2001, sull'irrilevanza della questione sollevata dal giudice penale in caso di intervenuta depenalizzazione; sentenza n. 31 del 2017, ordinanze n. 47 del 2016 e n. 128 del 2015).
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 1 e 3, e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, censurati dal Tribunale di Varese, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto prevedono che le sanzioni amministrative per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali di importo annuale non superiore ad euro 10.000 si applichino retroattivamente anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di depenalizzazione, per un importo non superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen. Entrambe le questioni si appuntano sulla misura della sanzione, dettata dall'art. 3, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 8 del 2016 che, tuttavia, non forma oggetto di censura e che il giudice a quo non è chiamato ad applicare, dal momento che, ai sensi del censurato art. 9, gli obblighi imposti al giudice penale innanzi al quale pende un procedimento avente ad oggetto un reato depenalizzato si arrestano alla trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa sostitutiva di quella penale, con la conseguenza che l'eventuale verifica del corretto esercizio della relativa potestà sanzionatoria ricade nella cognizione del giudice dell'opposizione al relativo provvedimento. (Precedenti citati: ordinanza n. 423 del 2001, sull'irrilevanza della questione sollevata dal giudice penale in caso di intervenuta depenalizzazione; sentenza n. 31 del 2017, ordinanze n. 47 del 2016 e n. 128 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/01/2016
n. 8
art. 8
co. 1
decreto legislativo
15/01/2016
n. 8
art. 8
co. 3
decreto legislativo
15/01/2016
n. 8
art. 9
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte