Sentenza 110/2017 (ECLI:IT:COST:2017:110)
Massima numero 40015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  05/04/2017;  Decisione del  05/04/2017
Deposito del 12/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40017  40018


Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di legge avente contenuto normativo autonomo rispetto a precedente non impugnata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge reg. Puglia n. 1 del 2016, non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per tardività e carenza di interesse del ricorrente - basata sull'assunto che la disposizione impugnata sarebbe priva di "ulteriore contenuto normativo" rispetto all'art. 68 della legge reg. Puglia n. 19 del 2006, a suo tempo non impugnato dal Governo. Contrariamente a quanto eccepito, la normativa censurata ha un contenuto normativo autonomo, essendo il suo ambito applicativo diverso - per destinatari e condizioni - da quello della precedente.

Per costante giurisprudenza costituzionale, l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale. (Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2017, n. 231 del 2016, n. 39 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  15/02/2016  n. 1  art. 53  co. 4

legge della Regione Puglia  15/02/2016  n. 1  art. 53  co. 5

legge della Regione Puglia  15/02/2016  n. 1  art. 53  co. 6

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte