Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale già adibito al servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica, la cui stabilizzazione è venuta meno a seguito di dichiarazione di incostituzionalità della relativa procedura - Avvalimento a tempo determinato da parte delle aziende sanitarie locali mediante contratti annuali di lavoro rinnovabili - Violazione della regola del concorso pubblico per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni - Insussistenza nella specie di esigenze che giustifichino una deroga ad essa - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost. - l'art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge reg. Puglia n. 1 del 2016, secondo cui le Asl, per far fronte alle "esigenze assistenziali del Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica", si avvalgono, mediante contratti di lavoro annuali rinnovabili, del personale già adibito a tali servizi, il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato, originato da procedura di stabilizzazione dichiarata incostituzionale, è venuto meno per effetto dell'art. 16, comma 8, del d.l. n. 98 del 2011 (come convertito). La normativa impugnata dal Governo - consentendo l'assunzione a tempo determinato di personale selezionato con procedura costituzionalmente illegittima, senza neppure prevedere limiti temporali alla rinnovabilità dei contratti annuali - viola la regola dell'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato. Deve infatti escludersi la sussistenza, nella specie, di ragioni che giustifichino una deroga a tale principio, atteso che la previsione censurata non è diretta a far fronte a bisogni temporanei, ma ad esigenze risalenti e non destinate a venir meno, riguardanti servizi assistenziali stabili, che la Regione è obbligata a fornire senza soluzione di continuità, ma che - non richiedendo lo svolgimento di funzioni peculiari - vanno garantite non già autorizzando la chiamata in servizio "diretta", bensì seguendo le ordinarie procedure di assunzione (nelle quali è consentito entro certi limiti valorizzare la specifica esperienza pregressa); né la "tutela dell'affidamento" dei lavoratori, invocata dalla difesa regionale, legittima deroghe al principio concorsuale. (Precedenti citati: sentenza n. 68 del 2011, dichiarativa dell'incostituzionalità della precedente normativa regionale di stabilizzazione; sentenze n. 73 del 2013 e n. 42 del 2011, su fattispecie analoga).
Le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con la pubblica amministrazione rientrano nella materia dell'organizzazione amministrativa, di competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.). Nell'esercizio di tale competenza, le Regioni devono rispettare la regola posta dall'art. 97, quarto comma, Cost., secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 202 del 2016, n. 272 del 2015, n. 277 del 2013, n. 141 del 2012, n. 156 del 2011, n. 7 del 2011, n. 235 del 2010, n. 380 del 2004; sentenze n. 156 del 2011 e n. 7 del 2011, con specifico riguardo all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato).
La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. Le norme volte a tutelare l'affidamento dei lavoratori non soddisfano questi requisiti. (Precedenti citati: sentenza n. 90 del 2012; sentenze n. 217 del 2012, n. 51 del 2012, n. 150 del 2010).
I servizi di integrazione scolastica per i portatori di handicap devono essere garantiti dalle Regioni senza soluzione di continuità, in modo che sia assicurata l'effettività del diritto del disabile all'istruzione e all'integrazione scolastica. (Precedente citato: sentenza n. 275 del 2016, con riguardo al servizio di trasporto scolastico).