Interpretazione della norma censurata - Non implausibilità dell'interpretazione affermata dal rimettente - Sufficienza ai fini della rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, primo periodo, del d.l. n. 201 del 2011 (come interpretato dall'art. 2, comma 4, del d.l. n. 101 del 2013) e dell'art. 2, comma 21, della legge n. 335 del 1995, non è accolta l'eccezione di inammissibilità formulata per asserita erroneità dell'interpretazione posta a base della rilevanza. Non è infatti implausibile la valutazione del rimettente, secondo cui la dipendente pubblica che, alla data del 31 dicembre 2011, abbia maturato i requisiti di età e di anzianità assicurativa e contributiva per la pensione di vecchiaia senza esercitare il diritto a tale pensione dovrebbe essere collocata a riposo all'età di 65 anni, con la conseguenza che nel giudizio a quo non potrebbe essere accolta la domanda della ricorrente di rimanere in servizio fino all'età di 66 anni e tre mesi, asseritamente prevista per il collocamento a riposo dell'impiegato pubblico di sesso maschile che si trovi in analoga situazione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'ammissibilità della questione incidentale è sufficiente che la motivazione sulla rilevanza risulti non implausibile. (Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 200 del 2016 e n. 133 del 2016).