Sentenza 111/2017 (ECLI:IT:COST:2017:111)
Massima numero 40758
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  05/04/2017;  Decisione del  05/04/2017
Deposito del 12/05/2017; Pubblicazione in G. U. 17/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40756  40757


Titolo
Pensioni - Pensioni dei dipendenti pubblici - Impiegata che al 31 dicembre 2011 aveva maturato i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia senza esercitare il diritto a tale pensione - Collocamento a riposo al raggiungimento del 65° anno di età - Ritenuta impossibilità di rimanere in servizio, a domanda, fino all'età di 66 anni e tre/sette mesi, asseritamente prevista per il collocamento a riposo dell'impiegato pubblico di sesso maschile che si trovi in analoga situazione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, della parità di diritti e di retribuzione della donna lavoratrice nonché del diritto primario e derivato dell'Unione europea - Diretta applicabilità di uno degli evocati principi europei - Conseguente inapplicabilità nel giudizio a quo della norma censurata e difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 24, comma 3, primo periodo, del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011), come interpretato dall'art. 2, comma 4, del d.l. n. 101 del 2013 (conv., con modif., nella legge n. 125 del 2013), e dell'art. 2, comma 21, della legge n. 335 del 1995, censurati dal Tribunale di Roma - in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, Cost. e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 157 del TFUE, all'art. 21 della CDFUE e all'art. 2 della direttiva 2006/54/CE - nella parte in cui imporrebbero il collocamento a riposo al raggiungimento del 65° anno di età dell'impiegata pubblica che alla data del 31 dicembre 2011 aveva maturato i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia (con il raggiungimento del 61° anno di età e di 20 anni di contribuzione), impedendole di rimanere in servizio, a domanda, fino all'età di 66 anni e tre/sette mesi, corrispondente alla superiore età asseritamente prevista per il collocamento a riposo dell'impiegato pubblico di sesso maschile che si trovi in analoga situazione. Il rimettente ha prospettato il contrasto della normativa censurata con il principio di parità di retribuzione tra lavoratori senza distinzione di sesso, enunciato dall'art. 157 del TFUE, il quale - anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia - è norma direttamente applicabile dal giudice nazionale e lo vincola all'osservanza del diritto europeo, rendendo inapplicabile nel giudizio a quo la normativa censurata e, perciò, irrilevanti tutte le questioni sollevate. La complessità della materia, così come emerge dalle disposizioni censurate e dal quadro normativo in cui esse si inseriscono, avrebbe potuto tanto più indirizzare il giudice rimettente verso la strada del rinvio pregiudiziale alla Corte UE, al fine di verificare l'effettiva incompatibilità della normativa interna con il diritto a una effettiva parità di trattamento tra lavoratori uomini e donne. (Precedenti citati: sentenze n. 226 del 2014, n. 267 del 2013, n. 86 e n. 75 del 2012, n. 227 e n. 28 del 2010, n. 284 del 2007; ordinanze n. 48 del 2017 e n. 207 del 2013).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 24  co. 3

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

decreto-legge  31/08/2013  n. 101  art. 2  co. 4

legge  30/10/2013  n. 125  art.   co. 

legge  08/08/1995  n. 335  art. 2  co. 21

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 37  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 157  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 21  

direttiva CE  05/07/2006  n. 54  art. 2