Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Disposizioni concernenti i requisiti per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie, la composizione del collegio sindacale presso le aziende ospedaliero universitarie, la consulta tecnico-scientifica per il sistema regionale del sangue, i contributi regionali all'AVIS, la prevenzione e il controllo del randagismo degli animali, la pianta organica delle farmacie - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 26, comma 1, 33, comma 3, 153, 154, commi 2 e 4, 211, 215, commi 3 e 5, 219, comma 2, 225, comma 1, e 239 della legge reg. Umbria n. 11 del 2015, promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 97 e 117, primo e terzo comma, Cost. e in relazione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta modificazione delle norme impugnate).
In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 63 del 2017, n. 235 del 2016 e n. 137 del 2016).