Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Stabilizzazione del personale delle società ITALTER e SIRAP mediante conferimento diretto di incarichi dirigenziali - Violazione della regola del concorso pubblico per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni - Insussistenza nella specie di esigenze che giustifichino una deroga ad essa - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 97 Cost. - l'art. 31 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2016, che, modificando l'art. 49, comma 17, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, consente (in caso di mancata presentazione di istanze da parte dei dirigenti regionali di ruolo) di conferire direttamente incarichi dirigenziali al personale a tempo determinato proveniente dalle società a partecipazione pubblica ITALTER e SIRAP poste in liquidazione, sostanzialmente equiparandolo ai dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale. La normativa impugnata dal Governo è chiaramente volta a stabilizzare gli ex dipendenti delle predette società in mancanza delle condizioni ritenute dalla giurisprudenza costituzionale idonee a giustificare deroghe al principio del pubblico concorso. Il surrettizio inquadramento nei ruoli dei dirigenti regionali non è, infatti, rigorosamente delimitato in termini percentuali, non è subordinato allo svolgimento di procedure di valutazione dell'attività svolta (data la assoluta genericità del riferimento alla considerazione del "curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti"), né tantomeno è collegato alla soddisfazione di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, e, quindi, a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. (Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2016, n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 167 del 2013, n. 189 del 2011, n. 215 del 2009 e n. 153 del 1997; ordinanza n. 60 del 1997).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la regola della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni - valida anche per il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici - può essere derogata con legge solo in presenza di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione (collegate a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, come la necessità di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti), prevedendo procedure di verifica dell'attività svolta e delimitando l'inquadramento entro rigorosi limiti percentuali. (Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2016, n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 167 del 2013, n. 189 del 2011, n. 215 del 2009, n. 153 del 1997).