Sentenza 113/2017 (ECLI:IT:COST:2017:113)
Massima numero 40643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  11/04/2017;  Decisione del  11/04/2017
Deposito del 19/05/2017; Pubblicazione in G. U. 24/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40644


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Stabilizzazione del personale delle società ITALTER e SIRAP mediante conferimento diretto di incarichi dirigenziali - Violazione della regola del concorso pubblico per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni - Insussistenza nella specie di esigenze che giustifichino una deroga ad essa - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 97 Cost. - l'art. 31 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2016, che, modificando l'art. 49, comma 17, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, consente (in caso di mancata presentazione di istanze da parte dei dirigenti regionali di ruolo) di conferire direttamente incarichi dirigenziali al personale a tempo determinato proveniente dalle società a partecipazione pubblica ITALTER e SIRAP poste in liquidazione, sostanzialmente equiparandolo ai dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale. La normativa impugnata dal Governo è chiaramente volta a stabilizzare gli ex dipendenti delle predette società in mancanza delle condizioni ritenute dalla giurisprudenza costituzionale idonee a giustificare deroghe al principio del pubblico concorso. Il surrettizio inquadramento nei ruoli dei dirigenti regionali non è, infatti, rigorosamente delimitato in termini percentuali, non è subordinato allo svolgimento di procedure di valutazione dell'attività svolta (data la assoluta genericità del riferimento alla considerazione del "curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti"), né tantomeno è collegato alla soddisfazione di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, e, quindi, a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. (Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2016, n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 167 del 2013, n. 189 del 2011, n. 215 del 2009 e n. 153 del 1997; ordinanza n. 60 del 1997).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la regola della necessità del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni - valida anche per il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici - può essere derogata con legge solo in presenza di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione (collegate a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, come la necessità di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti), prevedendo procedure di verifica dell'attività svolta e delimitando l'inquadramento entro rigorosi limiti percentuali. (Precedenti citati: sentenze n. 248 del 2016, n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 167 del 2013, n. 189 del 2011, n. 215 del 2009, n. 153 del 1997).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  17/05/2016  n. 8  art. 31  co. 

legge della Regione siciliana  07/05/2015  n. 9  art. 49  co. 17

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte