Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette - Proroga ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, dei titoli abilitativi già rilasciati - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata elusione della valutazione di impatto ambientale (VIA) e compromissione degli interessi ambientali delle ricorrenti - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguata motivazione della lesione delle competenze regionali, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, Cost. - in quanto, prorogando ex lege l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, eluderebbe la necessità della valutazione di impatto ambientale (VIA). Le ricorrenti si limitano ad argomentare l'asserito contrasto della norma impugnata con il parametro attributivo della competenza statale, che non possono porre a fondamento delle proprie competenze, mentre lasciano sostanzialmente sguarnita di motivazione la pretesa violazione di quello regionale.
Non è concesso alle Regioni di dedurre, a fondamento di un proprio ipotetico titolo di intervento, una competenza primaria riservata in via esclusiva allo Stato, neppure quando essa si intreccia con distinte competenze di sicura appartenenza regionale: saranno, semmai, queste ultime a poter essere dedotte a fondamento di questioni di legittimità costituzionale in via principale promosse dalle Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 202 del 2016 e n. 116 del 2006).