Sentenza 114/2017 (ECLI:IT:COST:2017:114)
Massima numero 40441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  11/04/2017;  Decisione del  11/04/2017
Deposito del 19/05/2017; Pubblicazione in G. U. 24/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40442  40443  40444  40445  40446  40447  40448  40449  40450  40451  40452  40453  40454  40455  40456  40457


Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette - Proroga ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, dei titoli abilitativi già rilasciati - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata elusione della valutazione di impatto ambientale (VIA) e compromissione degli interessi ambientali delle ricorrenti - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di adeguata motivazione della lesione delle competenze regionali, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, Cost. - in quanto, prorogando ex lege l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, eluderebbe la necessità della valutazione di impatto ambientale (VIA). Le ricorrenti si limitano ad argomentare l'asserito contrasto della norma impugnata con il parametro attributivo della competenza statale, che non possono porre a fondamento delle proprie competenze, mentre lasciano sostanzialmente sguarnita di motivazione la pretesa violazione di quello regionale.

Non è concesso alle Regioni di dedurre, a fondamento di un proprio ipotetico titolo di intervento, una competenza primaria riservata in via esclusiva allo Stato, neppure quando essa si intreccia con distinte competenze di sicura appartenenza regionale: saranno, semmai, queste ultime a poter essere dedotte a fondamento di questioni di legittimità costituzionale in via principale promosse dalle Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 202 del 2016 e n. 116 del 2006).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 239

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 16  co. 17

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte