Sussidiarietà (principio di) - Attrazione (c.d. chiamata) in sussidiarietà di funzioni amministrative allo Stato - Difetto dei relativi presupposti quando si verta in materia di competenza esclusiva dello Stato, anche solo prevalente.
Per costante giurisprudenza costituzionale, lo Stato può ricorrere alla chiamata in sussidiarietà al fine di allocare e disciplinare una funzione amministrativa quando la materia, secondo un criterio di prevalenza, appartenga alla competenza regionale concorrente, ovvero residuale; difettano, invece, i presupposti dell'attrazione in sussidiarietà quando si verta in materia di competenza esclusiva statale, anche solo prevalente. (Precedenti citati: sentenza n. 7 del 2016; sentenze n. 62 del 2013 e n. 80 del 2012).
L'ambito materiale cui ricondurre la norma censurata va identificato alla stregua della ratio che ispira la disciplina, del suo contenuto precettivo e dell'oggetto specifico della regolamentazione adottata. Quando, per la complessità del fenomeno sociale regolato dal legislatore, l'intervento riguarda una fitta trama di relazioni ove è difficile isolare un singolo interesse, la Corte costituzionale non può esimersi dal valutare, anzitutto, se una materia si imponga alle altre con carattere di prevalenza, ove si tenga presente che, per mezzo di una simile espressione, si riassume sinteticamente il proprium del giudizio, ovvero l'individuazione della competenza di cui la disposizione è manifestazione. (Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2016 e n. 245 del 2015; sentenze n. 50 del 2005 e n. 370 del 2003; sentenza n. 278 del 2010).