Sentenza 114/2017 (ECLI:IT:COST:2017:114)
Massima numero 40443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
11/04/2017; Decisione del
11/04/2017
Deposito del 19/05/2017; Pubblicazione in G. U. 24/05/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette - Proroga ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, dei titoli abilitativi già rilasciati - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative nella materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" senza previsione dell'intesa con le Regioni, in violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza della chiamata in sussidiarietà e del vizio prospettato in relazione ad essa - Prevalente riconducibilità della norma impugnata alla competenza statale esclusiva nella materia "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza delle questioni.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette - Proroga ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, dei titoli abilitativi già rilasciati - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative nella materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" senza previsione dell'intesa con le Regioni, in violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza della chiamata in sussidiarietà e del vizio prospettato in relazione ad essa - Prevalente riconducibilità della norma impugnata alla competenza statale esclusiva nella materia "tutela dell'ambiente" - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione - in quanto, prorogando ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, non prevede la previa intesa con le Regioni interessate. Contrariamente alla tesi delle ricorrenti, difettano gli estremi dell'attrazione in sussidiarietà e non sono quindi violati i parametri che la presidiano, dovendo ritenersi che la norma impugnata sia riconducibile non già alla materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.), ma in via prevalente alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.), dal momento che incide sulla normativa contenuta nel codice dell'ambiente e in particolare sulla disciplina in tema di VIA e di VAS; che persegue finalità di tutela dell'ambiente; e che realizza un bilanciamento non implausibile tra la salvaguardia ambientale e il soddisfacimento di altri interessi rilevanti, quali la piena valorizzazione delle iniziative imprenditoriali in essere, ancora economicamente utili, con conseguente generale beneficio in termini occupazionali, finanziari e fiscali. (Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2017 e n. 117 del 2013, che hanno invece ascritto disposizioni relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi alla materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"; sentenze 117 del 2015 e n. 197 del 2014, sulla riconducibilità della disciplina in tema di VIA e di VAS alla materia "tutela dell'ambiente").
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione - in quanto, prorogando ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, non prevede la previa intesa con le Regioni interessate. Contrariamente alla tesi delle ricorrenti, difettano gli estremi dell'attrazione in sussidiarietà e non sono quindi violati i parametri che la presidiano, dovendo ritenersi che la norma impugnata sia riconducibile non già alla materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.), ma in via prevalente alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.), dal momento che incide sulla normativa contenuta nel codice dell'ambiente e in particolare sulla disciplina in tema di VIA e di VAS; che persegue finalità di tutela dell'ambiente; e che realizza un bilanciamento non implausibile tra la salvaguardia ambientale e il soddisfacimento di altri interessi rilevanti, quali la piena valorizzazione delle iniziative imprenditoriali in essere, ancora economicamente utili, con conseguente generale beneficio in termini occupazionali, finanziari e fiscali. (Precedenti citati: sentenze n. 39 del 2017 e n. 117 del 2013, che hanno invece ascritto disposizioni relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi alla materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"; sentenze 117 del 2015 e n. 197 del 2014, sulla riconducibilità della disciplina in tema di VIA e di VAS alla materia "tutela dell'ambiente").
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 239
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 16
co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte