Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Evocazione di parametri non competenziali (in specie, buon andamento e imparzialità della PA) - Ridondanza sulle attribuzioni regionali, essendo la norma oggetto riconducibile in via prevalente a una materia di natura "trasversale" - Ammissibilità delle censure.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), sono ammissibili le censure proposte dalle Regioni ricorrenti in riferimento a parametri - come l'art. 97 Cost. - diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze tra Stato e Regioni, dal momento che la ridondanza sulle attribuzioni regionali, lungi dall'essere impedita, si correla alla natura "trasversale" della materia "tutela dell'ambiente", cui è riconducibile in via prevalente la norma impugnata.
Data l'ampiezza e la complessità delle tematiche afferenti alla tutela dell'ambiente, i principi e le regole elaborati dallo Stato in subiecta materia coinvolgono altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti diversi interessi giuridicamente tutelati nell'ambito di altre competenze legislative ripartite secondo i canoni dell'art. 117 Cost., interessi di cui sono portatrici anche le Regioni. (Precedente citato: sentenza n. 278 del 2012).