Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Ius superveniens abrogativo delle disposizioni impugnate - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Mancata applicazione medio tempore (nel caso di specie: cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che affidano al Governo regionale la funzione di programmazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione). (Classif. 111012).
L’abrogazione della disposizione impugnata, ove non abbia trovato medio tempore applicazione, determina la cessazione della materia del contendere. (Precedenti: S. 200/2020 - mass.42781; S. 117/2020 - mass. 43474; S. 78/2020 - mass. 42528; O. 79/2024 - mass. 46111; O. 101/2020 - mass. 43427).
(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lett. e, e terzo, Cost. e all’art. 14, comma 1, lett. n, dello statuto regionale – dell’art. 116, commi da 1 a 5, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2023, che affidano al Governo regionale la funzione di programmazione dell’utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione. Le disposizioni impugnate, nelle more del giudizio, sono state abrogate dall’art. 28, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 25 del 2023, a decorrere dal 24 novembre 2023. La Regione Siciliana ha dichiarato che le disposizioni impugnate non hanno avuto applicazione producendo in giudizio due conformi note della Ragioneria generale regionale e del dirigente generale dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, senza che il ricorrente abbia mosso obiezioni in proposito).