Sentenza 114/2017 (ECLI:IT:COST:2017:114)
Massima numero 40445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  11/04/2017;  Decisione del  11/04/2017
Deposito del 19/05/2017; Pubblicazione in G. U. 24/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40441  40442  40443  40444  40446  40447  40448  40449  40450  40451  40452  40453  40454  40455  40456  40457


Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette - Proroga ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, dei titoli abilitativi già rilasciati - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Insussistenza, trattandosi di legge provvedimento immune da profili di irragionevolezza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento ai principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost. - in quanto, prorogando ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, precluderebbe la ponderazione concreta degli interessi coinvolti e l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione. La denunciata preclusione è effetto consustanziale della natura legislativa della disposizione impugnata, la quale, con una previsione di contenuto particolare e concreto, incide su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto normalmente affidato all'autorità amministrativa, e perciò integra una fattispecie di legge-provvedimento, compatibile con l'assetto costituzionale dei poteri e rispetto alla quale non si ravvisano i vizi che in passato avevano consentito di dichiarare l'incostituzionalità di disposizioni di analoga natura provvedimentale. (Precedente citato: sentenza n. 214 del 2016, sulla nozione di legge-provvedimento).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legge provvedimento è compatibile con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, in quanto nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto; tuttavia, le leggi provvedimento devono soggiacere ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2014, n. 275 del 2013, n. 85 del 2013, n. 20 del 2012, n. 429 del 2002, n. 2 del 1997 e n. 143 del 1989).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 239

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 16  co. 17

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte