Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette - Proroga ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, dei titoli abilitativi già rilasciati - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione - Insussistenza, trattandosi di legge provvedimento immune da profili di irragionevolezza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento ai principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost. - in quanto, prorogando ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, precluderebbe la ponderazione concreta degli interessi coinvolti e l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione. La denunciata preclusione è effetto consustanziale della natura legislativa della disposizione impugnata, la quale, con una previsione di contenuto particolare e concreto, incide su un numero limitato di destinatari, attraendo alla sfera legislativa quanto normalmente affidato all'autorità amministrativa, e perciò integra una fattispecie di legge-provvedimento, compatibile con l'assetto costituzionale dei poteri e rispetto alla quale non si ravvisano i vizi che in passato avevano consentito di dichiarare l'incostituzionalità di disposizioni di analoga natura provvedimentale. (Precedente citato: sentenza n. 214 del 2016, sulla nozione di legge-provvedimento).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la legge provvedimento è compatibile con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, in quanto nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto; tuttavia, le leggi provvedimento devono soggiacere ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2014, n. 275 del 2013, n. 85 del 2013, n. 20 del 2012, n. 429 del 2002, n. 2 del 1997 e n. 143 del 1989).