Sentenza 114/2017 (ECLI:IT:COST:2017:114)
Massima numero 40446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
11/04/2017; Decisione del
11/04/2017
Deposito del 19/05/2017; Pubblicazione in G. U. 24/05/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette - Proroga ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, dei titoli abilitativi già rilasciati - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata irragionevole salvezza dei permessi di prospezione e ricerca, anziché delle sole concessioni di coltivazione - Interpretazione restrittiva conforme al principio di ragionevolezza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Divieto nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette - Proroga ex lege, per la durata di vita utile del giacimento, dei titoli abilitativi già rilasciati - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata irragionevole salvezza dei permessi di prospezione e ricerca, anziché delle sole concessioni di coltivazione - Interpretazione restrittiva conforme al principio di ragionevolezza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - nella parte in cui farebbe salvi tutti i titoli abilitativi, anziché le sole concessioni di coltivazione, già rilasciati per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. La disposizione impugnata va ragionevolmente interpretata nel senso che la proroga dei titoli abilitativi riguarda esclusivamente le concessioni di coltivazione, e non anche i permessi di prospezione e ricerca, poiché questi ultimi hanno senso logico ed economico solo se potenzialmente suscettibili di condurre al rilascio della concessione di coltivazione, che è invece precluso dal divieto (emergente dal raffronto con il previgente testo dell'art. 16, comma 17, cod. ambiente) di rilascio di (nuovi) titoli abilitativi alla coltivazione anche in caso di avvenuto rinvenimento di idrocarburi. Tale interpretazione restrittiva trova conferma nel dato letterale, in quanto "la durata di vita utile del giacimento", prevista come termine ultimo della proroga, si attaglia specificamente solo alla concessione di coltivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo del secondo e terzo periodo dell'art. 16, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - nella parte in cui farebbe salvi tutti i titoli abilitativi, anziché le sole concessioni di coltivazione, già rilasciati per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. La disposizione impugnata va ragionevolmente interpretata nel senso che la proroga dei titoli abilitativi riguarda esclusivamente le concessioni di coltivazione, e non anche i permessi di prospezione e ricerca, poiché questi ultimi hanno senso logico ed economico solo se potenzialmente suscettibili di condurre al rilascio della concessione di coltivazione, che è invece precluso dal divieto (emergente dal raffronto con il previgente testo dell'art. 16, comma 17, cod. ambiente) di rilascio di (nuovi) titoli abilitativi alla coltivazione anche in caso di avvenuto rinvenimento di idrocarburi. Tale interpretazione restrittiva trova conferma nel dato letterale, in quanto "la durata di vita utile del giacimento", prevista come termine ultimo della proroga, si attaglia specificamente solo alla concessione di coltivazione.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 239
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 16
co. 17
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte