Sentenza 114/2017 (ECLI:IT:COST:2017:114)
Massima numero 40448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
11/04/2017; Decisione del
11/04/2017
Deposito del 19/05/2017; Pubblicazione in G. U. 24/05/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Piano delle aree disponibili per le attività minerarie da adottarsi, per le attività sulla terraferma, previa intesa con la conferenza unificata - Abrogazione della norma che lo prevedeva e della relativa disciplina di adozione - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata estromissione delle Regioni da ogni coinvolgimento nelle decisioni relative alle attività minerarie su terraferma, in violazione del principio di leale collaborazione da attuarsi nella forma dell'intesa - Insussistenza del vizio prospettato, avendo il legislatore statale sostanzialmente rinunciato alla chiamata in sussidiarietà che la norma abrogata realizzava - Non fondatezza delle questioni.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Piano delle aree disponibili per le attività minerarie da adottarsi, per le attività sulla terraferma, previa intesa con la conferenza unificata - Abrogazione della norma che lo prevedeva e della relativa disciplina di adozione - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata estromissione delle Regioni da ogni coinvolgimento nelle decisioni relative alle attività minerarie su terraferma, in violazione del principio di leale collaborazione da attuarsi nella forma dell'intesa - Insussistenza del vizio prospettato, avendo il legislatore statale sostanzialmente rinunciato alla chiamata in sussidiarietà che la norma abrogata realizzava - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. b), della legge n. 208 del 2015, impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione - in quanto, abrogando l'art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014), sopprime il piano delle aree disponibili per le attività minerarie e la disciplina per la sua adozione, incentrata, per le attività sulla terraferma, sulla previa intesa con la Conferenza unificata quale momento di raccordo con le Regioni. Il legislatore statale - abolendo il piano (peraltro, mai concretamente adottato), la relativa disciplina di adozione e il regime transitorio da applicarsi ai titoli minerari fino a tale momento - ha sostanzialmente rinunciato all'attrazione in sussidiarietà, presidiata dai parametri evocati dalle ricorrenti, che la norma abrogata realizzava e che è presupposto per il coinvolgimento regionale attraverso l'intesa. D'altra parte, la disposizione censurata non ha prodotto l'effetto di estromettere le Regioni da ogni decisione afferente alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma, atteso che, per il rilascio dei relativi titoli abilitativi, l'intesa con la Regione interessata è richiesta, in generale, dall'art. 1, comma 7, lett. n), della legge n. 239 del 2004, e, con specifico riguardo al titolo concessorio unico, dall'art. 38, comma 6, lett. b), del d.l. n. 133 del 2014.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. b), della legge n. 208 del 2015, impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione - in quanto, abrogando l'art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014), sopprime il piano delle aree disponibili per le attività minerarie e la disciplina per la sua adozione, incentrata, per le attività sulla terraferma, sulla previa intesa con la Conferenza unificata quale momento di raccordo con le Regioni. Il legislatore statale - abolendo il piano (peraltro, mai concretamente adottato), la relativa disciplina di adozione e il regime transitorio da applicarsi ai titoli minerari fino a tale momento - ha sostanzialmente rinunciato all'attrazione in sussidiarietà, presidiata dai parametri evocati dalle ricorrenti, che la norma abrogata realizzava e che è presupposto per il coinvolgimento regionale attraverso l'intesa. D'altra parte, la disposizione censurata non ha prodotto l'effetto di estromettere le Regioni da ogni decisione afferente alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma, atteso che, per il rilascio dei relativi titoli abilitativi, l'intesa con la Regione interessata è richiesta, in generale, dall'art. 1, comma 7, lett. n), della legge n. 239 del 2004, e, con specifico riguardo al titolo concessorio unico, dall'art. 38, comma 6, lett. b), del d.l. n. 133 del 2014.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 240
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 1
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte