Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) sulla terraferma - Piano delle aree disponibili per le attività minerarie da adottarsi, per le attività sulla terraferma, previa intesa con la conferenza unificata - Abrogazione della norma che lo prevedeva e della relativa disciplina di adozione - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciato contrasto con un asserito obbligo comunitario di preventiva pianificazione delle aree aperte alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi - Non desumibilità di tale obbligo dalle norme comunitarie evocate a parametro interposto - Insussistenza di dubbi interpretativi che giustifichino un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. b), della legge n. 208 del 2015, impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, par. 1, e 3, par. 2 e 3, della direttiva 94/22/CE - in quanto, abrogando l'art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014 (conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014) e sopprimendo il piano delle aree disponibili da adottarsi, per le attività minerarie sulla terraferma, previa intesa con la Conferenza unificata, violerebbe l'obbligo di preventiva pianificazione delle aree aperte alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, asseritamente imposto allo Stato dalla normativa comunitaria. Sebbene la pianificazione appaia strumento capace di favorire il buon andamento dell'amministrazione, le disposizioni della menzionata direttiva evocate a parametro interposto - nel prevedere che gli Stati membri "mantengono" il diritto di determinare le aree da rendere disponibili per l'attività mineraria e nel disciplinare i relativi procedimenti autorizzatori - non impongono l'obbligo invocato dalle ricorrenti, né fanno sorgere dubbi circa la loro corretta esegesi, con conseguente insussistenza degli estremi per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE.
In presenza di argomenti che impediscono l'insorgenza di dubbi circa la corretta esegesi della normativa europea, non sussistono gli estremi per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. (Precedenti citati: sentenza n. 110 del 2015; ordinanze n. 207 del 2013 e n. 103 del 2008).