Sentenza 114/2017 (ECLI:IT:COST:2017:114)
Massima numero 40450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
11/04/2017; Decisione del
11/04/2017
Deposito del 19/05/2017; Pubblicazione in G. U. 24/05/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Possibilità di svolgimento in base al titolo concessorio unico o ai titoli abilitativi singoli di cui alla legge n. 9 del 1991 - Omessa previsione dell'intesa con le Regioni per le attività localizzate in mare - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative allo Stato, senza previsione dell'intesa con le Regioni e conseguente violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza della chiamata in sussidiarietà e del vizio ad essa correlato - Assenza di competenze regionali rispetto alle attività da svolgersi in mare - Non fondatezza delle questioni.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Possibilità di svolgimento in base al titolo concessorio unico o ai titoli abilitativi singoli di cui alla legge n. 9 del 1991 - Omessa previsione dell'intesa con le Regioni per le attività localizzate in mare - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative allo Stato, senza previsione dell'intesa con le Regioni e conseguente violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza della chiamata in sussidiarietà e del vizio ad essa correlato - Assenza di competenze regionali rispetto alle attività da svolgersi in mare - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione - in quanto non prevede il coinvolgimento regionale, attraverso l'intesa, qualora le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi da svolgere secondo il programma generale dei lavori siano localizzate in mare. Sebbene la disposizione censurata - prevedendo la coesistenza del titolo concessorio unico e dei titoli abilitativi singoli di cui alla legge n. 9 del 1991 e quindi occupandosi dei titoli che abilitano alle attività minerarie nel settore degli idrocarburi - sia astrattamente riconducibile alla materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", non si ravvisano i presupposti per la chiamata in sussidiarietà, la quale implica la sussistenza di una competenza regionale, mentre le Regioni non hanno alcuna competenza con riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare, né quindi devono essere coinvolte, attraverso l'intesa, nel rilascio dei titoli abilitativi alle attività che ivi dovrebbero svolgersi. (Precedente citato: sentenza n. 39 del 2017).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione - in quanto non prevede il coinvolgimento regionale, attraverso l'intesa, qualora le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi da svolgere secondo il programma generale dei lavori siano localizzate in mare. Sebbene la disposizione censurata - prevedendo la coesistenza del titolo concessorio unico e dei titoli abilitativi singoli di cui alla legge n. 9 del 1991 e quindi occupandosi dei titoli che abilitano alle attività minerarie nel settore degli idrocarburi - sia astrattamente riconducibile alla materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", non si ravvisano i presupposti per la chiamata in sussidiarietà, la quale implica la sussistenza di una competenza regionale, mentre le Regioni non hanno alcuna competenza con riguardo alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare, né quindi devono essere coinvolte, attraverso l'intesa, nel rilascio dei titoli abilitativi alle attività che ivi dovrebbero svolgersi. (Precedente citato: sentenza n. 39 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 240
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 5
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte