Sentenza 114/2017 (ECLI:IT:COST:2017:114)
Massima numero 40451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
11/04/2017; Decisione del
11/04/2017
Deposito del 19/05/2017; Pubblicazione in G. U. 24/05/2017
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Possibilità di svolgimento in base al titolo concessorio unico o ai titoli abilitativi singoli di cui alla legge n. 9 del 1991 - Omessa estensione a questi ultimi del regime di improrogabilità del primo - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Richiesta di addizione non costituzionalmente obbligata - Inammissibilità delle questioni.
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Possibilità di svolgimento in base al titolo concessorio unico o ai titoli abilitativi singoli di cui alla legge n. 9 del 1991 - Omessa estensione a questi ultimi del regime di improrogabilità del primo - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Richiesta di addizione non costituzionalmente obbligata - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di addizione non costituzionalmente obbligata, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - in quanto, nel consentire lo svolgimento delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in base sia ai titoli abilitativi singoli di cui alla legge n. 9 del 1991 sia al titolo concessorio unico, non estendono ai primi il regime di improrogabilità stabilito per quest'ultimo. L'addizione richiesta non è costituzionalmente obbligata, visto che la possibilità di proroga non è di per sé costituzionalmente illegittima, né le ricorrenti spendono alcun argomento al riguardo. (Precedenti citati: sentenza n. 30 del 2014; sentenza n. 134 del 2016).
Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di addizione non costituzionalmente obbligata, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - in quanto, nel consentire lo svolgimento delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in base sia ai titoli abilitativi singoli di cui alla legge n. 9 del 1991 sia al titolo concessorio unico, non estendono ai primi il regime di improrogabilità stabilito per quest'ultimo. L'addizione richiesta non è costituzionalmente obbligata, visto che la possibilità di proroga non è di per sé costituzionalmente illegittima, né le ricorrenti spendono alcun argomento al riguardo. (Precedenti citati: sentenza n. 30 del 2014; sentenza n. 134 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 240
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 38
co. 5
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte