Sentenza 114/2017 (ECLI:IT:COST:2017:114)
Massima numero 40452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  11/04/2017;  Decisione del  11/04/2017
Deposito del 19/05/2017; Pubblicazione in G. U. 24/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40441  40442  40443  40444  40445  40446  40447  40448  40449  40450  40451  40453  40454  40455  40456  40457


Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Possibilità di svolgimento in base al titolo concessorio unico o ai titoli abilitativi singoli di cui alla legge n. 9 del 1991 - Ricorsi delle Regioni Puglia e Veneto - Denunciata esclusione della necessità dell'intesa per la proroga dei titoli singoli relativi alle attività sulla terraferma e conseguente violazione del principio di leale collaborazione - Mancata considerazione del contesto normativo di riferimento, carenza argomentativa e oscurità della motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per carenze e oscurità della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014), impugnato dalle Regioni Puglia e Veneto - in riferimento al principio di leale collaborazione - in quanto il previsto regime di prorogabilità dei titoli abilitativi singoli di cui alla legge n. 9 del 1991 escluderebbe, dopo l'originario rilascio, la necessità dell'intesa con le Regioni per le attività sulla terraferma. Le ricorrenti non spiegano la ragione per cui, sebbene l'art. 1, comma 7, lett. n), della legge n. 239 del 2004 preveda che "le determinazioni" inerenti alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi siano adottate, per la terraferma, di intesa con le Regioni interessate, ritengono che il provvedimento di proroga dei titoli abilitativi di cui alla legge n. 9 del 1991 non la richieda.

La mancata considerazione del contesto normativo in cui si colloca la norma censurata determina una carenza argomentativa che inficia l'ammissibilità delle questioni. (Precedente citato: sentenza n. 40 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 240

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 38  co. 5

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte