Sentenza 114/2017 (ECLI:IT:COST:2017:114)
Massima numero 40453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  11/04/2017;  Decisione del  11/04/2017
Deposito del 19/05/2017; Pubblicazione in G. U. 24/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40441  40442  40443  40444  40445  40446  40447  40448  40449  40450  40451  40452  40454  40455  40456  40457


Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Conferma della disciplina del titolo concessorio unico - Ricorso della Regione Veneto - Evocazione di parametri senza adeguata motivazione della loro asserita violazione - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile - per assenza di adeguata motivazione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014), promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 9, 97 e 117, terzo e quarto comma, Cost. Nel censurare la disciplina del titolo concessorio unico, la ricorrente si limita ad evocare i suddetti parametri senza argomentarne la lesione.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2015  n. 208  art. 1  co. 240

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 38  co. 5

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte