Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) - Conferma della disciplina del titolo concessorio unico - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevolezza, per l'attribuzione dei poteri concessori di coltivazione prima della scoperta del giacimento e per la difficoltà di specificare nel programma generale di lavori le aree interessate alle attività di ricerca - Insussistenza del vizio denunciato - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 240, lett. c), della legge n. 208 del 2015 (sostitutivo dell'art. 38, comma 5, del d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 164 del 2014), impugnato dalla Regione Veneto - in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. - in quanto, confermando la disciplina del titolo concessorio unico, comporterebbe l'attribuzione dei poteri concessori di coltivazione anteriormente alla scoperta del giacimento, ed in quanto il programma dei lavori da predisporre prima dell'attività di ricerca difficilmente potrebbe specificare le aree da essa interessate. Sotto il primo profilo, i poteri afferenti alla coltivazione, che trovano fondamento nel titolo concessorio unico, sono esercitabili subordinatamente alla scoperta del giacimento coltivabile, con la conseguenza che, in un'ottica acceleratoria e semplificatoria, non è di per sé irragionevole attribuirli ex ante solo per il caso in cui effettivamente sia scoperto un giacimento suscettibile di sviluppo, situazione nella quale potranno essere concretamente esercitati. Sotto il secondo profilo, qualunque attività di prospezione e ricerca degli idrocarburi postula necessariamente l'identificazione delle zone in cui svolgerla, a prescindere dalla tipologia di provvedimento che a ciò abiliti, con la conseguenza che l'eventuale difficoltà di specificazione delle aree interessate dal programma generale di lavori, sulla base del quale rilasciare il titolo concessorio unico secondo la norma censurata, non è esclusivamente correlata alla modalità ivi prevista bensì connaturata alle attività minerarie in sé, costituendo perciò un mero inconveniente di fatto, come tale non idoneo a introdurre il giudizio di legittimità costituzionale di una norma.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, un mero inconveniente di fatto non è idoneo a introdurre il giudizio di legittimità di una norma, in quanto non è direttamente riferibile alla previsione normativa, ma ricollegabile, invece, a circostanze contingenti attinenti alla sua concreta applicazione, non involgenti, per ciò, un problema di costituzionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 157 del 2014, n. 270 del 2012, n. 117 del 2012 e n. 295 del 1995; ordinanze n. 158 del 2014 e n. 362 del 2008).