Energia - Infrastrutture e insediamenti energetici strategici - Mancato raggiungimento delle intese per le autorizzazioni - Soppressione della procedura (ex art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004) volta a superare l'inerzia regionale - Residua applicabilità della procedura (ex art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990) prevista in caso di dissenso della Regione - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata abolizione del meccanismo procedimentale che assicurava il coinvolgimento regionale in un settore riconducibile alla materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Omessa o inadeguata esplicazione delle ragioni di censura - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile [per omessa o inadeguata esplicazione delle ragioni di censura] la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 241, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione - in quanto, espungendo dall'art. 57, comma 3-bis, del d.l. n. 5 del 2012 (conv., con modif., nella legge n. 35 del 2012) il richiamo all'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004, comporta che, in caso di mancato raggiungimento delle intese per le autorizzazioni relative a infrastrutture e insediamenti energetici strategici nonché a opere necessarie al trasporto, stoccaggio e trasferimento degli idrocarburi, si provveda con le modalità procedurali di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990. Oltre ad evocare immotivatamente l'art. 117, quarto comma, Cost., la ricorrente non spiega la ragione per cui, pur permanendo la necessità dell'intesa (art. 57, comma 2, del d.l. n. 5 del 2012), l'eliminazione della procedura (ex art. 1, comma 8-bis) che consente di superare l'inerzia regionale in ordine al suo raggiungimento pregiudicherebbe la posizione della Regione piuttosto che rafforzarla; e, ove intenda dolersi dell'estensione della procedura di cui all'art. 14-quater, comma 3, anche alle ipotesi di inerzia regionale, non illustra il percorso esegetico che supporta tale conclusione, né indica le ragioni per le quali la procedura dettata dall'art. 14-quater, comma 3 - vigente prima di essere sostituita da quella di cui all'art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 per effetto del d.lgs. n. 127 del 2016 - sarebbe costituzionalmente illegittima.
Sia l'art. 1, comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004 che l'art. 14-quater, comma 3 - e ora l'art. 14-quinquies (come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2016) - della legge n. 241 del 1990 dettano procedure volte a superare l'eventuale stallo nel raggiungimento dell'intesa tra Stato e regioni; tuttavia, la prima disposizione disciplina gli effetti di condotte meramente passive delle amministrazioni regionali, concretanti esse stesse ipotesi di mancata collaborazione, mentre l'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990 trova applicazione quando la Regione non si è sottratta alle trattative ma l'intesa ugualmente non è stata raggiunta, a causa di un motivato dissenso. (Precedenti citati: sentenze n. 142 del 2016 e n. 239 del 2013).