Sentenza 114/2017 (ECLI:IT:COST:2017:114)
Massima numero 40457
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  11/04/2017;  Decisione del  11/04/2017
Deposito del 19/05/2017; Pubblicazione in G. U. 24/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40441  40442  40443  40444  40445  40446  40447  40448  40449  40450  40451  40452  40453  40454  40455  40456


Titolo
Thema decidendum - Istanza di autorimessione proposta nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Denuncia di norme non applicabili ai fini della decisione di esso - Rigetto della richiesta.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, non può essere accolta l'istanza di parte finalizzata all'autorimessione di questioni incidentali di costituzionalità aventi ad oggetto disposizioni della cui disciplina la Corte costituzionale non è chiamata a fare applicazione per scrutinare le questioni proposte dal ricorrente. (Nella specie, non è accolta la richiesta - formulata in memoria dalla ricorrente Regione Veneto - di autorimessione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2016 e 2, comma 2, della legge n. 124 del 2015, l'uno relativo alla nuova procedura per superare il dissenso regionale in sede di intesa, l'altro afferente alle modalità procedimentali di adozione del decreto delegato che la introduce, le quali non contemplano l'intesa con le Regioni ma solo il parere della Conferenza unificata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte