Bilancio e contabilità pubblica - Misure per lo sviluppo, la crescita e l'occupazione (c.d. decreto "sblocca Italia") - Copertura di alcuni fondi ministeriali mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - Ricorso della Regione Campania - Successiva rinuncia parziale accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lett. f), 7, comma 9-septies, e 40, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 5, 119, quinto comma, 120, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 11 e 15 del regolamento (CE) n. 1083/2006, al regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 4, comma 3, del d.l. n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 99 del 2013.
Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 65 del 2017 e n. 49 del 2017).