Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Calabria - Disciplina delle conferenze di pianificazione e delle procedure per la formazione e approvazione dei piani territoriali - Mancato raccordo con gli strumenti e le valutazioni in materia paesaggistica e ambientale - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lett. b), 12, comma 1, lett. i) e k), 13, comma 1, e 14 della legge reg. Calabria n. 40 del 2015 (con cui sono stati sostituiti gli artt. 13, comma 7, 26, comma 10, e 27, ed inseriti gli artt. 26, comma 12-bis, 27-ter, nonché l'art. 27-quater della legge reg. Calabria n. 19 del 2002), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143, 145 e 156 del d.lgs. n. 42 del 2004, agli artt. 1, 8 e 9 della Direttiva 2001/42/CE ed agli artt. 17-bis, comma 4, e 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle disposizioni impugnate, medio tempore inapplicate).
Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.