Ordinanza 117/2017 (ECLI:IT:COST:2017:117)
Massima numero 39664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
12/04/2017; Decisione del
12/04/2017
Deposito del 19/05/2017; Pubblicazione in G. U. 24/05/2017
Massime associate alla pronuncia:
39663
Titolo
Esecuzione penale - Determinazione della pena detentiva da parte del giudice dell'esecuzione - Continuazione tra reati con pena già espiata e reati con pena da espiare - Possibilità di verificare la data di commissione del reato associativo per cui è in corso l'esecuzione ai fini della fungibilità della pena con la carcerazione espiata sine titulo per i reati-fine - Ritenuta impossibilità - Denunciata irragionevolezza, contrasto con il principio del favor libertatis e con la funzione rieducativa della pena, lesione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza delle questioni.
Esecuzione penale - Determinazione della pena detentiva da parte del giudice dell'esecuzione - Continuazione tra reati con pena già espiata e reati con pena da espiare - Possibilità di verificare la data di commissione del reato associativo per cui è in corso l'esecuzione ai fini della fungibilità della pena con la carcerazione espiata sine titulo per i reati-fine - Ritenuta impossibilità - Denunciata irragionevolezza, contrasto con il principio del favor libertatis e con la funzione rieducativa della pena, lesione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate - perché basate su un erroneo presupposto interpretativo - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, e 671 cod. proc. pen., nonché dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., censurati dal GIP del Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 24, quarto comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non consentirebbero al giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione con i reati-fine per i quali la pena è stata ingiustamente espiata in eccesso, di verificare la data di commissione del reato associativo per cui è in corso l'esecuzione, e, ove diversa da quella di accertamento e antecedente alla carcerazione sine titulo, di tenere conto di detta data ai fini della fungibilità della pena. Alla luce dell'univoco testo e della ratio del citato art. 657, comma 4, ciò che rileva ai fini dell'operatività dell'istituto della fungibilità della pena è che la data di commissione (e non già quella di accertamento) del reato con pena da espiare sia anteriore alla carcerazione ingiustamente sofferta. Tale conclusione non soffre eccezioni neppure nelle ipotesi alle quali è specificamente riferito il petitum del rimettente, ossia nel caso in cui il "credito di pena" utilizzabile in compensazione derivi dall'applicazione in sede esecutiva della continuazione tra più reati oggetto di separate condanne, e nel caso in cui il reato al quale si riferisce la pena da eseguire sia un reato associativo, la cui anteriorità, in quanto reato permanente, deve però essere verificata avendo riguardo al momento di cessazione della permanenza, e non a quello del suo inizio. Pertanto, quello che il rimettente chiede alla Corte costituzionale è già consentito, e anzi imposto, dalla normativa in vigore, alla cui stregua il giudice dell'esecuzione - ove verifichi (nel rispetto degli accertamenti svolti in sede cognitiva) che il reato associativo con pena da espiare è stato commesso, nei sensi precisati, anteriormente alla carcerazione sine titulo patita per i reati-fine - deve scomputare senz'altro quest'ultima dalla pena relativa al primo reato, quale che sia la data del suo accertamento. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2014 e n. 442 del 1988, sulla ratio dello sbarramento temporale previsto dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.).
Sono dichiarate manifestamente infondate - perché basate su un erroneo presupposto interpretativo - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 657, comma 4, e 671 cod. proc. pen., nonché dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., censurati dal GIP del Tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, 24, quarto comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui non consentirebbero al giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione con i reati-fine per i quali la pena è stata ingiustamente espiata in eccesso, di verificare la data di commissione del reato associativo per cui è in corso l'esecuzione, e, ove diversa da quella di accertamento e antecedente alla carcerazione sine titulo, di tenere conto di detta data ai fini della fungibilità della pena. Alla luce dell'univoco testo e della ratio del citato art. 657, comma 4, ciò che rileva ai fini dell'operatività dell'istituto della fungibilità della pena è che la data di commissione (e non già quella di accertamento) del reato con pena da espiare sia anteriore alla carcerazione ingiustamente sofferta. Tale conclusione non soffre eccezioni neppure nelle ipotesi alle quali è specificamente riferito il petitum del rimettente, ossia nel caso in cui il "credito di pena" utilizzabile in compensazione derivi dall'applicazione in sede esecutiva della continuazione tra più reati oggetto di separate condanne, e nel caso in cui il reato al quale si riferisce la pena da eseguire sia un reato associativo, la cui anteriorità, in quanto reato permanente, deve però essere verificata avendo riguardo al momento di cessazione della permanenza, e non a quello del suo inizio. Pertanto, quello che il rimettente chiede alla Corte costituzionale è già consentito, e anzi imposto, dalla normativa in vigore, alla cui stregua il giudice dell'esecuzione - ove verifichi (nel rispetto degli accertamenti svolti in sede cognitiva) che il reato associativo con pena da espiare è stato commesso, nei sensi precisati, anteriormente alla carcerazione sine titulo patita per i reati-fine - deve scomputare senz'altro quest'ultima dalla pena relativa al primo reato, quale che sia la data del suo accertamento. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2014 e n. 442 del 1988, sulla ratio dello sbarramento temporale previsto dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 657
co. 4
codice di procedura penale
n.
art. 671
co.
codice penale
n.
art. 81
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 4
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte