Sentenza 118/2017 (ECLI:IT:COST:2017:118)
Massima numero 41091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
21/03/2017; Decisione del
21/03/2017
Deposito del 22/05/2017; Pubblicazione in G. U. 24/05/2017
Massime associate alla pronuncia:
41092
Titolo
Ricorso in via principale - Parametri evocati - Corrispondenza con quelli individuati nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Indicazione, in aggiunta a parametro statutario, di parametri costituzionali ritenuti limitativi dell'autonomia speciale - Possibilità - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Parametri evocati - Corrispondenza con quelli individuati nella delibera autorizzativa dell'impugnazione - Indicazione, in aggiunta a parametro statutario, di parametri costituzionali ritenuti limitativi dell'autonomia speciale - Possibilità - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 4 della legge prov. Trento n. 9 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per asserito difetto di corrispondenza tra ricorso e delibera autorizzativa. Contrariamente a quanto eccepito, l'art. 73 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è individuato come parametro di legittimità costituzionale non solo nel ricorso, ma anche nella relazione del Dipartimento affari regionali, cui rinvia la delibera del Consiglio dei ministri; né l'inammissibilità può derivare dalla circostanza che il ricorso pone a suo fondamento contemporaneamente una norma dello statuto speciale e gli artt. 117 e 119 Cost., atteso che il ricorrente ricava da questi ultimi un limite comunque opponibile all'autonomia speciale a titolo di principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica, e l'eventuale erroneità di tale presupposto renderebbe il ricorso (non già inammissibile, ma) infondato quanto ai parametri in tal modo richiamati. (Precedenti citati: sentenza n. 220 del 2013; sentenze n. 151 del 2015, n. 315 del 2013 e n. 187 del 2013).
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 4 della legge prov. Trento n. 9 del 2015, non è accolta l'eccezione di inammissibilità proposta per asserito difetto di corrispondenza tra ricorso e delibera autorizzativa. Contrariamente a quanto eccepito, l'art. 73 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è individuato come parametro di legittimità costituzionale non solo nel ricorso, ma anche nella relazione del Dipartimento affari regionali, cui rinvia la delibera del Consiglio dei ministri; né l'inammissibilità può derivare dalla circostanza che il ricorso pone a suo fondamento contemporaneamente una norma dello statuto speciale e gli artt. 117 e 119 Cost., atteso che il ricorrente ricava da questi ultimi un limite comunque opponibile all'autonomia speciale a titolo di principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica, e l'eventuale erroneità di tale presupposto renderebbe il ricorso (non già inammissibile, ma) infondato quanto ai parametri in tal modo richiamati. (Precedenti citati: sentenza n. 220 del 2013; sentenze n. 151 del 2015, n. 315 del 2013 e n. 187 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
03/06/2015
n. 9
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 73