Sentenza 118/2017 (ECLI:IT:COST:2017:118)
Massima numero 41092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  21/03/2017;  Decisione del  21/03/2017
Deposito del 22/05/2017; Pubblicazione in G. U. 24/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  41091


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Provincia autonoma di Trento - Tassa automobilistica provinciale - Esenzione da essa degli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico o collezionistico, di età compresa tra venti e trent'anni - Assoggettamento dei medesimi, in caso di utilizzazione su strada pubblica, a una più favorevole tassa di circolazione fissa annua - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dalla competenza provinciale in tema di tasse automobilistiche e contrasto con i principi del sistema tributario dello Stato - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. e), e terzo, e 119, secondo comma, Cost., nonché all'art. 73 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell'art. 4 della legge prov. Trento n. 9 del 2015, aggiuntivo del comma 6-sexies all'art. 6 della legge prov. Trento n. 10 del 1998, il quale esenta dalla tassa automobilistica provinciale, a certe condizioni, gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico o collezionistico, di età compresa tra i venti e i trent'anni, e li assoggetta, in caso di utilizzazione su strada pubblica, a una più favorevole tassa di circolazione fissa annua. Nell'attuale sistema statutario - risultante dall'abrogazione dell'art. 75 dello statuto speciale e dalla sostituzione dell'art. 73 ad opera dell'art. 2, comma 107, lett. c), n. 1), della legge n. 191 del 2009 - la tassa automobilistica provinciale non è più un tributo proprio derivato il cui gettito è assegnato alle Province autonome, ma un tributo provinciale proprio in senso stretto, con la conseguenza che la sua disciplina è interamente riservata al legislatore provinciale, il quale - a differenza delle Regioni - può disporre le esenzioni dalla tassa che reputa opportune. Né è sostenibile che il mantenimento nella legislazione provinciale di una esenzione abrogata dal legislatore statale sia in contrasto con i principi del sistema tributario dello Stato (alla cui osservanza restano vincolati anche i tributi propri in senso stretto), considerato che trattasi invece di un'opzione del tutto contingente di politica tributaria, priva di profili di rottura o comunque anomali, che non incide sull'assetto ordinamentale dei tributi e della quale lo stesso legislatore statale - inizialmente adottandola - aveva già comprovato l'astratta compatibilità con i principi del sistema tributario. (Precedenti citati: sentenza n. 357 del 2010; sentenza n. 142 del 2012; sentenza n. 323 del 2011; sentenze n. 242 del 2016 e n. 199 del 2016, secondo cui le Regioni non sono competenti a introdurre la medesima esenzione).

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  03/06/2015  n. 9  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 73