Sentenza 119/2017 (ECLI:IT:COST:2017:119)
Massima numero 39650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
05/04/2017; Decisione del
05/04/2017
Deposito del 22/05/2017; Pubblicazione in G. U. 24/05/2017
Massime associate alla pronuncia:
39651
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della norma censurata - Valutazione in base al principio tempus regit actum - Riferibilità al giudizio amministrativo e non al procedimento di esecuzione penale.
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della norma censurata - Valutazione in base al principio tempus regit actum - Riferibilità al giudizio amministrativo e non al procedimento di esecuzione penale.
Testo
L'affermazione, presente nella giurisprudenza costituzionale in materia amministrativa, secondo cui la legittimità dell'atto deve essere esaminata, in virtù del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, riguarda il caso in cui il giudizio amministrativo concerne un provvedimento di cui si contesta la legittimità, ed è quindi il provvedimento, e correlativamente la sua legittimità al momento dell'adozione, a formare oggetto della cognizione del giudice. Al contrario, il procedimento di esecuzione penale concerne direttamente l'esistenza, la validità, l'efficacia e il contenuto del titolo, del quale il giudice, sulla base delle richieste che gli vengono rivolte, deve regolare l'esecuzione, e rispetto alla sua decisione la cognizione dell'eventuale provvedimento costituisce un mero antecedente logico. Perciò, il giudice chiamato alla decisione sulla sospensione dell'esecuzione non può che emetterla con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della pronuncia, dovendo applicare la norma in vigore (non già al momento in cui il pubblico ministero ha emesso l'ordine di esecuzione, ma) al momento della decisione. (Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2013, n. 177 del 2012, n. 321 del 2011, n. 209 del 2010, n. 391 del 2008 e n. 509 del 2000, in materia amministrativa).
L'affermazione, presente nella giurisprudenza costituzionale in materia amministrativa, secondo cui la legittimità dell'atto deve essere esaminata, in virtù del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, riguarda il caso in cui il giudizio amministrativo concerne un provvedimento di cui si contesta la legittimità, ed è quindi il provvedimento, e correlativamente la sua legittimità al momento dell'adozione, a formare oggetto della cognizione del giudice. Al contrario, il procedimento di esecuzione penale concerne direttamente l'esistenza, la validità, l'efficacia e il contenuto del titolo, del quale il giudice, sulla base delle richieste che gli vengono rivolte, deve regolare l'esecuzione, e rispetto alla sua decisione la cognizione dell'eventuale provvedimento costituisce un mero antecedente logico. Perciò, il giudice chiamato alla decisione sulla sospensione dell'esecuzione non può che emetterla con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della pronuncia, dovendo applicare la norma in vigore (non già al momento in cui il pubblico ministero ha emesso l'ordine di esecuzione, ma) al momento della decisione. (Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2013, n. 177 del 2012, n. 321 del 2011, n. 209 del 2010, n. 391 del 2008 e n. 509 del 2000, in materia amministrativa).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte