Sentenza 119/2017 (ECLI:IT:COST:2017:119)
Massima numero 39651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  05/04/2017;  Decisione del  05/04/2017
Deposito del 22/05/2017; Pubblicazione in G. U. 24/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  39650


Titolo
Esecuzione penale - Esecuzione delle pene detentive brevi - Divieto di sospensione per il delitto di furto pluriaggravato - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e contrasto con la funzione rieducativa della pena - Questione avente ad oggetto norma non più in vigore al momento dell'eventuale decisione del giudice dell'esecuzione penale - Difetto di rilevanza e di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza e di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - riproposta, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal GUP del Tribunale di Firenze a seguito dell'ordinanza di restituzione degli atti n. 75 del 2014 - dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., come modificato dal d.l. n. 92 del 2008 (conv., con modif., in legge n. 125 del 2008), nella parte in cui vieta la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, anche non superiore a tre anni, nei confronti dei condannati per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 dello stesso codice. Ai fini della decisione dell'incidente di esecuzione di cui è investito il rimettente, la sollevata questione è ormai priva di rilevanza, sia perché, essendo cessata l'esecuzione, nessuna decisione deve più essere presa sulla sua sospensione, sia perché, se una decisione in proposito dovesse ancora essere presa, il giudice - contrariamente a quel che sostiene - non dovrebbe fare applicazione della norma censurata (in vigore al momento dell'ordine di esecuzione), ma di quella attualmente vigente, che - per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. n. 78 del 2013 (conv., con modif., in legge n. 94 del 2013) - non prevede più fra i reati ostativi alla sospensione il furto pluriaggravato. Né risulta motivata la tesi del rimettente, secondo cui la questione sarebbe rilevante in vista della futura riparazione per ingiusta detenzione subita dal condannato a causa della mancata sospensione, avendo di contro la giurisprudenza della Cassazione escluso la possibilità di equa riparazione quando, come nel caso di specie, il provvedimento di sospensione non sia stato adottato. (Precedente citato: sentenza n. 310 del 1996, dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 656  co. 9

decreto-legge  23/05/2008  n. 92  art.   co. 

legge  24/07/2008  n. 125  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte