Sentenza 120/2017 (ECLI:IT:COST:2017:120)
Massima numero 40168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
12/04/2017; Decisione del
12/04/2017
Deposito del 22/05/2017; Pubblicazione in G. U. 24/05/2017
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Attenuante del vizio parziale di mente - Divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, della funzione rieducativa della pena e del diritto alla salute - Mancata considerazione della colpevolezza ai fini della valutazione della recidiva - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Attenuante del vizio parziale di mente - Divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, della funzione rieducativa della pena e del diritto alla salute - Mancata considerazione della colpevolezza ai fini della valutazione della recidiva - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dalla legge n. 251 del 2005, censurato dal GUP del Tribunale di Cagliari, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della diminuente della seminfermità di mente prevista dall'art. 89 cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, dello stesso codice. Nel denunciare i limiti imposti dalla norma censurata al bilanciamento del vizio parziale di mente con la recidiva reiterata, il rimettente assume che il disturbo della personalità sia all'origine di una ridotta colpevolezza dell'imputato, ma omette di valutare - com'era necessario ai fini della rilevanza - se la diminuita colpevolezza incida, innanzi tutto, sull'esistenza della recidiva, il cui riconoscimento non può fondarsi esclusivamente sulla maggiore pericolosità dell'imputato, desunta dai precedenti reati commessi, ma esige che sia valutata anche la sua maggiore colpevolezza, intesa come rimproverabilità soggettiva per l'atteggiamento antidoveroso della volontà.
È dichiarata inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dalla legge n. 251 del 2005, censurato dal GUP del Tribunale di Cagliari, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della diminuente della seminfermità di mente prevista dall'art. 89 cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, dello stesso codice. Nel denunciare i limiti imposti dalla norma censurata al bilanciamento del vizio parziale di mente con la recidiva reiterata, il rimettente assume che il disturbo della personalità sia all'origine di una ridotta colpevolezza dell'imputato, ma omette di valutare - com'era necessario ai fini della rilevanza - se la diminuita colpevolezza incida, innanzi tutto, sull'esistenza della recidiva, il cui riconoscimento non può fondarsi esclusivamente sulla maggiore pericolosità dell'imputato, desunta dai precedenti reati commessi, ma esige che sia valutata anche la sua maggiore colpevolezza, intesa come rimproverabilità soggettiva per l'atteggiamento antidoveroso della volontà.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 69
co. 4
legge
05/12/2005
n. 251
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte