Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Orario di lavoro dei c.d. "medici incaricati" presso gli istituti penitenziari - Fissazione di un tetto massimo di quarantotto ore settimanali (comprensivo del lavoro svolto all'interno degli istituti e di quello svolto in base ad incarichi esterni) - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 21, comma 7, della legge reg. Puglia n. 4 del 2010, che stabilisce il tetto massimo di quarantotto ore settimanali di lavoro per il personale medico operante negli istituti di pena e titolare di altro incarico all'esterno di essi. La norma censurata dal TAR Puglia invade la competenza esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile", cui vanno ricondotte sia la disciplina dei vari profili del tempo della prestazione lavorativa, sia la qualificazione delle fattispecie in termini di lavoro autonomo o lavoro subordinato come presupposto della loro regolamentazione; né osta a tale conclusione la rilevanza che la regolazione dell'orario di lavoro del personale pubblico regionale assume sugli assetti organizzativi dei servizi che la Regione deve assicurare, trattandosi di competenza residuale che deve esercitarsi nel rispetto dei limiti derivanti da altre competenze statali, quali, appunto, quelle in materia di ordinamento civile.
La disciplina dei vari profili del tempo della prestazione lavorativa - in quanto parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente, sia pubblico che privato - rientra nella materia "ordinamento civile" di esclusiva competenza statale. (Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2016, n. 18 del 2013, n. 290 del 2012, n. 215 del 2012, n. 213 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011 e n. 324 del 2010).
Le prestazioni rese dai c.d. "medici incaricati" nell'ambito degli istituti di pena non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato ma sono inquadrabili nella prestazione d'opera professionale, in regime di parasubordinazione, con la conseguenza che ad esse non sono applicabili le disposizioni relative alla durata massima dell'orario di lavoro, a prescindere dalle deroghe previste in materia dalla normativa europea e nazionale (in particolare, dall'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 66 del 2003). (Precedente citato: sentenza n. 149 del 2010).
Nelle materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato, alle Regioni è inibita anche la mera riproduzione della norma statale. (Precedenti citati: sentenze n. 18 del 2013 e n. 29 del 2006).