Interpretazione della norma censurata - Orientamento interpretativo più volte affermato dalla Cassazione - Valore di diritto vivente - Facoltà del giudice di chiederne lo scrutinio di legittimità costituzionale, anziché adottare una diversa interpretazione Secundum constitutionem - Sussistenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), della legge n. 354 del 1975 sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto mirerebbero ad "aggirare" l'orientamento, affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la normativa censurata legittima l'amministrazione penitenziaria a vietare ai detenuti in regime speciale di ricevere dall'esterno e di inviare all'esterno libri e periodici. Il rimettente ha preso atto che tale orientamento interpretativo è incontestabilmente consolidato come "diritto vivente", sicché non gli è rimproverabile di non aver optato per una diversa interpretazione secundum constitutionem (da lui stesso in precedenza sperimentata senza successo), atteso che il relativo onere sussiste solo in assenza di un contrario "diritto vivente". (Precedente citato: sentenza n. 113 del 2015).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo - se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una diversa esegesi del dato normativo, essendo la "vivenza" di una norma una vicenda per definizione aperta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali - ha alternativamente la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali. (Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2016, n. 126 del 2015 e n. 242 del 2014; ordinanza n. 191 del 2013).