Sentenza 122/2017 (ECLI:IT:COST:2017:122)
Massima numero 40042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  08/02/2017;  Decisione del  08/02/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40041  40043  40044  40045


Titolo
Ordinamento penitenziario - Detenuti in regime speciale - Misure limitative adottabili nei loro confronti dall'amministrazione penitenziaria - Divieto di inviare all'esterno e di ricevere dall'esterno libri e riviste a stampa - Denunciata violazione della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto allo studio - Insussistenza - Incidenza della misura non sul diritto ad acquisire le pubblicazioni, ma sulle modalità di acquisizione - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), della legge n. 354 del 1975, censurato dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto - in riferimento agli artt. 21, 33 e 34 Cost. - nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", consente all'amministrazione penitenziaria (anziché nei singoli casi all'autorità giudiziaria, nelle forme e in base ai presupposti di cui all'art. 18-ter ordin. penit.) di adottare, nei confronti dei detenuti in regime speciale, il divieto di ricevere dall'esterno e di spedire all'esterno libri e riviste a stampa. L'adozione di tale misura non viola la libertà di manifestazione del pensiero (intesa nel suo significato passivo di diritto di essere informati) né il diritto allo studio, poiché non limita il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di propria scelta, ma incide solo sulle modalità attraverso le quali dette pubblicazioni possono essere acquisite, imponendo di servirsi esclusivamente dell'istituto penitenziario, onde evitare che il libro o la rivista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l'esterno, di problematica rilevazione da parte del personale addetto al controllo. Né gli eventuali inconvenienti che potrebbero derivare dalla "burocratizzazione" del canale di acquisizione delle pubblicazioni compromettono in misura costituzionalmente apprezzabile i diritti in questione, trovando in ogni caso ragionevole giustificazione alla luce delle esigenze poste a base del regime speciale. Fermo restando che l'anzidetta misura, nella sua concreta operatività, non deve tradursi in una negazione surrettizia del diritto (attraverso lungaggini e "barriere di fatto", su cui il magistrato di sorveglianza potrà esercitare la sua funzione di controllo), l'eventuale vulnus dei diritti del detenuto comunque non deriverebbe dalla norma, ma dalla sua non corretta applicazione, estranea al sindacato di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2013 e n. 376 del 1997; ordinanze n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998, sulle finalità dello speciale regime ex art. 41-bis, comma 2; sentenze n. 112 del 1993, n. 826 del 1988 e n. 148 del 1981, sul diritto di essere informati).

In ordine al diritto dei detenuti di conoscere liberamente le manifestazioni di pensiero che circolano nella società esterna, la sua tutela - tanto costituzionale (art. 21 Cost.) quanto legislativa (artt. 18, sesto comma, e 18-ter, comma 1, lett. a, ordin. penit.) - è riferita alla facoltà del detenuto di scegliere con piena libertà i testi con i quali informarsi, senza che l'autorità amministrativa possa esercitare su essi una censura, restando invece indifferenti i mezzi mediante i quali gli viene garantito il diritto di entrare in possesso delle pubblicazioni desiderate. Analogo discorso vale, mutatis mutandis, per il diritto allo studio, che trova specifico riconoscimento in ambito penitenziario, quale componente primaria del percorso rieducativo del detenuto (artt. 19 ordin. penit., 41 e seguenti del d.P.R. n. 230 del 2000).



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 41  co. 2

legge  26/07/1975  n. 354  art. 41  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 33

Costituzione  art. 34

Altri parametri e norme interposte