Sentenza 122/2017 (ECLI:IT:COST:2017:122)
Massima numero 40045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  08/02/2017;  Decisione del  08/02/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Massime associate alla pronuncia:  40041  40042  40043  40044


Titolo
Ordinamento penitenziario - Detenuti in regime speciale - Misure limitative adottabili nei loro confronti dall'amministrazione penitenziaria - Divieto di inviare all'esterno e di ricevere dall'esterno libri e riviste a stampa - Denunciata violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti nonché del diritto alla vita privata e familiare e alla segretezza della corrispondenza, sanciti dalla CEDU - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), della legge n. 354 del 1975, censurato dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU - nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", consente all'amministrazione penitenziaria (anziché nei singoli casi all'autorità giudiziaria, nelle forme e in base ai presupposti di cui all'art. 18-ter ordin. penit.) di adottare, nei confronti dei detenuti in regime speciale, il divieto di ricevere dall'esterno e di spedire all'esterno libri e riviste a stampa. In presenza di una immutata libertà di corrispondenza epistolare e di scelta dei testi con cui informarsi e istruirsi, la predetta misura non determina livelli di sofferenza e di svilimento della persona tali da integrare violazione del divieto dei trattamenti inumani o degradanti sancito dall'art. 3 della CEDU, il cui carattere assoluto renderebbe comunque incongruo - ai fini della legittimità convenzionale della misura in esame - l'auspicato intervento del giudice. Quanto all'evocato art. 8 della CEDU, la limitazione dei canali di ricezione della stampa e il divieto di trasmetterla all'esterno non solo non incidono affatto sulla segretezza della corrispondenza del detenuto (diversamente dal visto di controllo), ma neppure violano il diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché non comprimono la libertà di corrispondere a mezzo posta riconosciuta ai detenuti tramite l'ordinaria corrispondenza epistolare, utilizzando la quale essi possono continuare ad intrattenere relazioni affettive con i familiari. Né a diversa conclusione condurrebbe il ritenere che, nella prospettiva della CEDU, la misura in esame configuri un'ingerenza sul diritto al rispetto della vita familiare del detenuto, atteso che il potere dell'amministrazione penitenziaria di adottarla ha una base legale (identificata dal "diritto vivente" nell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a e c, ordin. penit.); che la durata della misura si modella su quella propria del regime speciale cui accede; che le sue finalità rientrano nel novero degli scopi legittimi previsti dal par. 2 dell'art. 8 della CEDU; e che sussiste il requisito della proporzionalità rispetto allo scopo, già ravvisato dalla Corte di Strasburgo rispetto a restrizioni, anch'esse legate al regime detentivo speciale, ben più incisive, come quelle inerenti ai colloqui personali con i familiari.

Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 41  co. 2

legge  26/07/1975  n. 354  art. 41  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 3  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8