Sentenza 123/2017 (ECLI:IT:COST:2017:123)
Massima numero 40467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
07/03/2017; Decisione del
07/03/2017
Deposito del 26/05/2017; Pubblicazione in G. U. 31/05/2017
Titolo
Giustizia amministrativa - Revocazione (giudizio di) - Casi di revocazione della sentenza - Necessità di conformarsi a sopravvenuta sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo - Omessa previsione - Denunciato contrasto con i parametri costituzionali che garantiscono il diritto di agire in giudizio e il giusto processo - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
Giustizia amministrativa - Revocazione (giudizio di) - Casi di revocazione della sentenza - Necessità di conformarsi a sopravvenuta sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo - Omessa previsione - Denunciato contrasto con i parametri costituzionali che garantiscono il diritto di agire in giudizio e il giusto processo - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 cod. proc. amm. e degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., censurati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza [in specie, passata in giudicato] quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il rimettente non spiega le ragioni dell'asserito contrasto con gli evocati parametri costituzionali, omettendo di esaminarli e limitandosi ad affermare in termini generici l'equivalenza tra la garanzia da essi apprestata e quella offerta dal sistema convenzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e n. 133 del 2016; ordinanze n. 93 del 2016, n. 261 del 2012, n. 181 del 2012, n. 174 del 2012, n. 236 del 2011 e n. 126 del 2011).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 cod. proc. amm. e degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., censurati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza [in specie, passata in giudicato] quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il rimettente non spiega le ragioni dell'asserito contrasto con gli evocati parametri costituzionali, omettendo di esaminarli e limitandosi ad affermare in termini generici l'equivalenza tra la garanzia da essi apprestata e quella offerta dal sistema convenzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e n. 133 del 2016; ordinanze n. 93 del 2016, n. 261 del 2012, n. 181 del 2012, n. 174 del 2012, n. 236 del 2011 e n. 126 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 106
co.
codice di procedura civile
n.
art. 395
co.
codice di procedura civile
n.
art. 396
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte